Il coniuge separato ha diritto ad abitare nella casa familiare dopo la morte dell’altro coniuge?

Come ho avuto modo di chiarire in questo articolo del blog, l’art. 540 c.c. riserva al coniuge – oltre alla quota di eredità spettante per legge – il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano.

Poichè il coniuge separato senza addebito ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, la giurisprudenza si è chiesta se il diritto di abitazione di cui all’art. 540 c.c. spetti anche al coniuge separato, come ogni altro diritto spettante sulla successione del coniuge defunto.

La Corte di Cassazione, in particolare, in alcune sentenze aveva escluso che il coniuge separato, pur chiamato all’eredità, potesse godere dei diritti previsti dall’art. 540 c.c. in quanto a seguito della separazione diverrebbe impossibile individuare una “casa adibita a residenza familiare” (così Cass. civ., n. 13407/2014 e Cass. civ. n. 15277/2019). Di conseguenza, nonostante la legge non preveda espressamente tale principio, secondo tale impostazione dopo che sia intervenuta la sentenza definitiva di separazione, il coniuge separato non poteva vantare i diritti di cui all’art. 540, comma 2, c.c.

La Suprema Corte ha, però, di recente mutato orientamento, raccogliendo le obiezioni della dottrina in merito alle sentenze di cui si è detto sopra.

Con la sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023, infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto di rivedere i principi espressi in precedenza alla luce del fatto che l’art. 540, cpv, c.c. non prevede tra i presupposti per il sorgere del diritto di abitazione la convivenza dei coniugi (perdurante al momento della morte). Inoltre, l’art. 548 c.c. è chiaro nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato.

Conseguentemente, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, il diritto di abitazione sulla casa familiare spetta anche al coniuge separato senza addebito, ad eccezione dei soli casi in cui:

a) dopo la separazione la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi;

b) oppure abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.

Nel momento in cui si procede alla separazione senza poi ottenere il divorzio, occorre dunque tener presente che il coniuge separato – oltre ad avere tutti i diritti successori che ogni marito o moglie ha – potrebbe vantare il diritto a ritornare nella casa familiare.

È un aspetto a cui occorre prestare la massima attenzione, soprattutto qualora – come spesso accade – il coniuge separato (e deceduto per primo) abbia avviato una nuova convivenza nella ex casa familiare o vi risiedano, ad esempio, figli di secondo letto.

Avv. Alberta Martini Barzolai ©

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