Come si scrive il testamento?

Al fine di prevenire le frequenti, costose e defatiganti liti che possono insorgere tra eredi dopo la morte del defunto, risulta determinante l’apporto che un avvocato competente in materia successoria può fornire alla persona che voglia formalizzare le proprie volontà in relazione alla devoluzione del suo patrimonio al momento della morte.

Il nostro ordinamento prevede, infatti, la possibilità di redigere un testamento seguendo tre forme:

1) il testamento olografo è la forma più semplice e richiede unicamente, ai fini della validità, la redazione interamente di pugno da parte del testatore, la sottoscrizione e la data;

2) il testamento segreto è una forma “intermedia” poiché si compone di una scheda testamentaria redatta dal testatore che viene però depositata presso il Notaio, il quale è tenuto a redigere un verbale di ricevimento al momento della consegna del testamento;

3) il testamento pubblico ricevuto nella forma dell’atto pubblico dal Notaio.

Quindi posso scrivere il testamento da solo?

Sì, il testamento olografo può in astratto essere redatto in autonomia dalla persona e in qualsiasi momento: è sufficiente un foglio di carta su cui scrivere interamente a mano, apporre data e firma. In tal caso, è fondamentale custodire il documento in luogo sicuro o presso altra persona di fiducia, affinché possa essere rinvenuto e pubblicato a seguito della morte del testatore e si eviti il rischio che sia distrutto o eliminato.

Per tutte le forme è indispensabile che al momento della redazione del testamento il soggetto sia informato e consapevole delle possibili vie di impugnazione dello stesso, di quando sia possibile procedere alla diseredazione di un successibile e anche della necessità di rispettare le quote che la legge riserva ai legittimari (ossia al coniuge, ai figli e, in mancanza di figli, agli ascendenti).

Infatti, sebbene la persona possa procedere alla redazione del testamento olografo e segreto senza alcuna preventiva consulenza o assistenza legale o notarile, deve essere consapevole che in tal caso vi sono ben poche garanzie del rispetto delle sue ultime volontà in quanto possono essere assai ampie le possibilità per i futuri eredi di invalidare il testamento.

Inoltre, specie laddove il patrimonio sia ingente e/o variegato dal punto di vista dei beni presenti nell’asse ereditario (es. aziende, partecipazioni societarie), deve essere tenuto in considerazione che la legge prevede anche altre forme di gestione del passaggio generazionale che l’avvocato ha il compito di indicare e declinare al fine della prevenzione di conflitti che possono spesso portare a un generale impoverimento del patrimonio o comunque a un rallentamento delle attività imprenditoriali che il defunto aveva coltivato con dedizione e contava di vedere proseguire floridamente nelle mani degli eredi.

Un’attenta valutazione va inoltre compiuta in relazione al rischio di incorrere nella violazione del divieto dei patti successori.

Avv. Alberta Martini Barzolai ©

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