L’art. 540 del codice civile riconosce al coniuge superstite il diritto di continuare ad abitare nella casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano.
Tale diritto di abitazione sussiste, però, solo in presenza di determinati presupposti:
1) al momento dell’apertura della successione deve sussistere un valido rapporto matrimoniale;
2) la casa rispetto alla quale sussiste il diritto deve essere solo quella “adibita a residenza familiare” (sono, dunque, escluse le “c.d. seconde case/case vacanza” e, inoltre, la giurisprudenza ha escluso in alcune sentenze la possibilità di individuare una vera e propria residenza familiare successivamente alla separazione personale dei coniugi);
3) la casa familiare deve essere di proprietà del defunto o di entrambi i coniugi.
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Al proposito con la sentenza n. 15000/2021 (pubblicata il 28 maggio 2021) la Cassazione civile, risolvendo un contrasto interno alla Sezione II, ha ribadito il precedente orientamento espresso nella sentenza n. 6691/2000.
Nel caso sottoposto alla Suprema Corte si trattava di chiarire se al coniuge di secondo letto spettasse o meno il diritto di abitazione sulla casa familiare di proprietà del defunto marito e della ex moglie di quest’ultimo.
Ci si chiedeva, in particolare, se può sorgere il diritto di abitazione in caso di comproprietà della casa familiare tra il defunto marito e un terzo.
Al riguardo la Suprema Corte ha risposto in senso negativo, affermando che “i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l’appartenenza della casa e del relativo arredamento al “de cuius” o in comunione a costui e all’altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all’eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti“.
Non sussiste, dunque, nel caso di specie alcun diritto di abitazione in favore della seconda moglie.
Avv. Alberta Martini Barzolai ©