Parto anonimo e limiti all’accertamento giudiziale della maternità

Il nostro ordinamento accorda la massima tutela alla madre che, in circostanze spesso difficilissime, compia la scelta di rimanere anonima al momento del parto. Tale diritto all’anonimato materno è previsto dalla legge con la principale funzione di contrastare l’opzione abortiva da parte della donna incinta e, comunque, evitare che la stessa compia scelte più rischiose per se stessa o per il nascituro.

L’art. 30 del D.P.R. n. 396/2000 consente così alla madre che non intenda riconoscere il neonato di partorire in ospedale richiedendo, prima o al momento del parto, di non essere nominata nella dichiarazione di nascita.

Tale dichiarazione è poi trasmessa all’ufficiale di stato civile, il quale procede alla formazione dell’atto di nascita dando atto che trattasi di “figlio di donna che non consente di essere nominato” ed effettua la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ai fini dell’apertura della procedura di adottabilità.

Sul bilanciamento tra il diritto della madre al riserbo e il diritto del figlio a risalire alle proprie origini si sono pronunciate numerose sentenze sia a livello interno che internazionale; in particolare in un precedente articolo, a cui rinvio, ho ripercorso gli arresti giurisprudenziali più importanti in seno alla Corte Europea dei diritti dell’uomo e alla Corte Costituzionale sino alla fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1946/2017.

In estrema sintesi, poichè si riconosce alla donna anche il diritto a modificare la propria scelta di rimanere anonima, si è affermato che il figlio, una volta adottato e compiuti i 25 anni, può richiedere di accedere alle informazioni relative alla sua origine e all’identità dei propri genitori biologici. Tuttavia, se si tratta di soggetto nato da parto anonimo, il Giudice deve interpellare la madre, attraverso un procedimento che le assicuri la massima riservatezza, richiedendole se intende revocare la propria dichiarazione iniziale.

Ove la madre non muti intendimento, prevale il suo diritto a rimanere anonima e ciò sino alla sua morte.

Tale diritto all’anonimato non può essere scalfito neppure attraverso la proposizione da parte del figlio dell’azione volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della maternità, azione che è ritenuta per lo più inammissibile.

Anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 19824/2020 (pubblicata il 22/09/2020) ha ricordato, infatti, che, nonostante il diritto del figlio ad uno status filiale corrispondente a verità biologica sia una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale, dunque, protetto anche a livello costituzionale dall’art. 2 Cost. e a livello sovranazionale riconducibile all’art. 8 CEDU, il diritto della madre all’anonimato è comunque prevalente.

Infatti, se la donna incinta avesse anche solo il dubbio di essere esposta all’azione di accertamento giudiziale della maternità, quasi sicuramente sarebbe indotta a compiere scelte di natura diversa più rischiose (e spesso irreversibili) per sè e il figlio.

Si può, viceversa, dar corso alla dichiarazione giudiziale di maternità in due casi, ossia dopo il decesso della genitrice e qualora la madre per tramite di comportamenti concludenti abbia manifestato la sua volontà di revocare la scelta (nel caso di specie la condotta della donna era inequivocabile in quanto la stessa nel tempo aveva accolto presso di sè il figlio crescendolo come tale).

Avv. Alberta Martini Barzolai ©

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