È vietato, in tutte le fasi della commercializzazione del prodotto, denominare come “latte” un prodotto puramente vegetale.
Lo ha affermato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 14 giugno 2017, in causa C-422/16.
La vicenda prende le mosse da una controversia insorta tra un’associazione tedesca costituita a fini di contrasto alla concorrenza sleale e un’impresa alimentare operante nel settore della distribuzione di prodotti vegetariani e vegani. L’associazione contestava in particolare la possibilità dell’impresa alimentare di impiegare nella pubblicità e commercializzazione dei propri prodotti puramente vegetali la dicitura “burro di tofu, formaggio vegetale” o denominazioni simili e chiedeva, dunque, al Giudice tedesco di impedire l’impiego di tali denominazioni.
Poiché la materia delle denominazioni dei prodotti alimentari è regolata, tra le altre normative, dal reg. UE n. 1308/2013, il Giudice sollevava questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, chiedendo se fosse consentito utilizzare la denominazione “latte” anche per i prodotti di origine vegetale, soprattutto nel caso in cui tale denominazione fosse completata da spiegazioni o descrizioni ulteriori volte a rendere edotto il consumatore dell’origine vegetale dell’alimento.
La Corte di Giustizia ha escluso radicalmente tale possibilità, atteso che l’allegato VII al reg. UE n. 1308/2013 stabilisce a chiare lettere, salve le ulteriori precisazioni che seguono, che il latte è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottorazione; la medesima disposizione precisa altresì che per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, così come poc’anzi definito. Per espressa previsione normativa sono dunque riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari le denominazioni siero di latte, crema di latte o panna, burro, latticello, formaggio, ecc.
Rileva, inoltre, la Corte di Giustizia che il summenzionato regolamento non solo riserva l’uso delle predette denominazioni al latte e suoi derivati, ma non consente nemmeno di impiegare tali nomi congiuntamente ad indicazioni esplicative volte ad indicare l’origine vegetale dell’alimento: dunque vige un divieto assoluto e non è consentito nemmeno l’uso di correttivi diretti a evitare che il consumatore sia indotto in errore in merito al bene acquistato.
Ad avviso della Corte, tale divieto consentirebbe, da un lato, ai consumatori di identificare in maniera certa e immediata i prodotti che presentano le caratteristiche specifiche legate alla composizione naturale del latte animale e ai regimi di qualità propri di detti beni e, dall’altro, ai produttori condizioni di concorrenza non falsate.
Deve essere, tuttavia, precisato che il ragionamento svolto dalla Corte europea non si estende ai prodotti, anche di origine vegetale, la cui natura sia chiara per uso tradizionale: tale eccezione si riferisce in particolare agli alimenti per i quali una decisione della Commissione, su indicazione degli stessi Stati membri, ha espressamente previsto l’applicazione di un regime derogatorio. Rientrano in tali eccezioni, ad esempio, il latte di mandorla, il burro di cacao e il latte di cocco, per i quali, quindi, è tuttora consentita la designazione come “latte”.
Avv. Alberta Martini Barzolai ©