Alimenti freschi, anzi freschissimi…anzi congelati …

Vi è mai capitato di fare degli acquisti, piuttosto che andare al ristorante o al bar, e provare quella spiacevole sensazione di non aver fatto proprio “un affare”?

Ma perché quella grigliata di pesce, che il cameriere ha spergiurato essere freschissimo e appena pescato, continua a starmi sullo stomaco? E quella brioche che mi è stata spacciata come appena sfornata, perché sembrava “di gomma”?

Capita talvolta in quelle occasioni di chiedersi: “ma un commerciante può sottacere che il prodotto non è fresco, bensì congelato, piuttosto che surgelato all’origine, restando impunito?

All’evidenza NO, perché, al di là del fatto che ne risentirà la sua reputazione commerciale, tale condotta potrebbe configurare diversi reati, in primis quello di frode nell’esercizio del commercio, previsto e punito dall’art. 515 c.p.

Anzitutto, occorre precisare che si tratta di una fattispecie residuale, ossia che viene in rilevo solo se la condotta contestata non integra altro e più grave reato (ad esempio, quello di truffa o fattispecie incriminatrici speciali previste in materia alimentare).

In particolare, l’ipotesi di cui all’art. 515 c.p. sanziona chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale ovvero di uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Non occorre che il soggetto attivo sia un commerciante in senso stretto, essendo sufficiente l’esercizio di fatto di un’attività commerciale, attività che può essere esercitata anche temporaneamente o occasionalmente ovvero, addirittura in maniera illecita.

La condotta materiale sanzionata consiste nel consegnare all’acquirente una cosa mobile non conforme a quella pattuita, ossia quello che viene definito un aliud pro alio.

Il fatto che il legislatore si riferisca genericamente al concetto di “consegna”, porta come conseguenza che il reato in parola si potrà configurare in presenza di qualunque contratto (e non solo quello di compravendita) che comporti la dazione di un bene materiale (ad esclusione del denaro) da un soggetto ad un altro.

Ma in cosa deve consistere questa difformità?

Essa potrà consistere in una differenza di genere o specie (una cosa per un’altra) o origine (“olio pugliese”), provenienza (“prodotto con solo latte italiano”) , quantità o qualità (per es. fresco, congelato, ma anche nuovo/usato/rigenerato, ecc…).

Tuttavia, perché sia integrato tale reato, non occorre che la cosa sostituita sia contrassegnata da un marchio o comunque tutelata da specifiche disposizioni di legge (si pensi per esempio alle denominazioni o indicazioni geografiche D.O.C., D.O.C.G. e affini) essendo sufficiente la mera difformità tra quanto pattuito e quanto effettivamente consegnato.

Infatti, il bene giuridico protetto è assai ampio: da un lato, si tutela l’interesse di chi richiede un bene (spesso un consumatore) a non ricevere una cosa difforme per caratteristiche a quanto richiesto, e, dall’altro, l’interesse del produttore dei beni a non vedere scambiato surrettiziamente quanto commercializzato con prodotti diversi (cfr. Cass. Pen., sent. n. 4375/1997).

Altra interpretazione mette al centro della tutela l’interesse dello Stato al leale esercizio del commercio (cfr. Cass. Pen., sent. 8762/1981), ottica che sarebbe coerente con la scelta da parte del legislatore di prevedere un reato che, come nel caso di specie, è procedibile d’ufficio.

Ma perché è importante tale distinzione?

Perché, se si ritiene che il reato sia posto a tutela di un bene giuridico superindividuale (ossia, il leale esercizio del commercio), nessuna rilevanza può essere data all’eventuale accettazione della cosa diversa da parte dell’acquirente (in questo senso, tra le altre, cfr. Cass. Pen., sent. 853/1978).

Ancora, in quest’ottica, è irrilevante che dal fatto non sia derivato alcun danno al soggetto passivo (ad esempio, perché il compratore ha pagato il giusto prezzo per la cosa) o che l’acquirente sia stato in grado di rendersi conto della diversità del bene.

Altro aspetto da sottolineare è che per realizzare tale reato è sufficiente il dolo generico dell’agente, ossia la coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa da quella stabilita, e, quindi, non è necessario che il “commerciante” si proponga come scopo l’inganno o il danno dell’acquirente (così Cass. Pen., n. 6436/1975).

Questo reato si configura con la consegna, tuttavia, è pacificamente ammesso il tentativo, che si ravvisa in tutte quelle ipotesi in cui il commerciante (nell’accezione lata già indicata) ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare la merce.

In merito, non è richiesto che si arrivi ad una vera e propria contrattazione, essendo sufficiente anche la semplice offerta al pubblico, sempre a condizione che la stessa possa essere considerata univoca, secondo la disciplina prevista dall’art. 56 c.p. per il tentativo.

Anche di recente, la Cassazione ha riaffermato che la disponibilità da parte di un ristoratore di alimenti surgelati, non indicati come tali negli espositori o nei menù, integra il tentativo punibile, a prescindere dalla concreta contrattazione: infatti, la mera disponibilità di tali alimenti all’interno dell’esercizio commerciale è indice univoco della volontà dell’esercente di consegnare ai clienti una cosa difforme rispetto a quella pattuita (in tal senso, da ultimo, Cass. Pen., n. 10375/2020).

In conclusione, in caso di sussistenza del reato, al di là della sanzione penale (invero abbastanza blanda: reclusione da 15 giorni a due anni ovvero multa fino a 2.065 €) occorre sottolineare che, ai sensi dell’art. 518 c.p., la condanna per frode nell’esercizio del commercio comporta la pubblicazione della sentenza.

Avv. Patrizio Paolo Palermo ©

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