1. L’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
In particolare, ai sensi dell’art. 242, D.Lgs. 81/2008, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e le figure agli stessi equiparati (come, per esempio, i praticanti), per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio è indicato un livello di rischio in relazione al quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo.
In presenza dei seguenti fattori di rischio, la normativa vigente impone la vigilanza sanitaria, con il correlato obbligo di nominare un medico competente:
– Lavorazioni industriali, elencate nella tabella annessa al D.Lgs. 81/2008, che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive;
– Lavorazioni nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo, all’amianto e al rumore;
– Rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici;
– Rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
– Movimentazione manuale dei carichi;
– Uso di attrezzature munite di videoterminali;
– Rischio di esposizioni ad agenti cancerogeni e biologici;
– Rischio silicosi.
Inoltre, in ogni caso, il datore è obbligato a disporre la sorveglianza sanitaria qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Il datore di lavoro è obbligato ad inviare i lavoratori ad effettuare tutti gli accertamenti necessari per poter esprimere un giudizio di idoneità sanitaria, ai sensi dell’art. 41, D.Lgs. 81/2008: in difetto di tale esame, non è possibile adibire un lavoratore ad alcuna mansione lavorativa per la quale detta idoneità sia prevista.
Tuttavia tale primo controllo (ossia la visita medica preventiva) non esaurisce l’obbligo di vigilanza sanitaria, che prosegue anche dopo l’avvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro; più in dettaglio, l’obbligo di sottoporre il lavoratore alle visite mediche scatta in occasione del cambio di mansione, se la nuova mansione espone a rischi differenti rispetto alla precedente, ovvero periodicamente in considerazione delle scadenze normative o di quelle definite dal medico e dal datore di lavoro, ovvero su richiesta del lavoratore se tale richiesta sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute.
Inoltre l’obbligo di sottoporre il lavoratore a visita medica sussiste anche al rientro al lavoro in seguito ad assenze per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni, nonché alla cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, in tale ultima ipotesi, detto obbligo permane solo nei casi in cui questo sia esplicitamente previsto dalla legge, come nel caso in cui il lavoratore sia esposto a sostanze cancerogene e mutagene.
Infine, l’art. 41, D.Lgs. 81/2008 prevede al comma 4 la possibilità, per alcune categorie specifiche di lavoratori, che le visite mediche vengano effettuate anche al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcool dipendenza o tossico dipendenza, in particolare per le mansioni che implicano lo svolgimento di attività specifiche, cui generalmente è connesso un particolare rischio, come, a titolo esemplificativo, i piloti d’aereo, gli autotrasportatori, ma anche i mulettisti.
Tuttavia, le visite mediche non possono essere mai eseguite per accertare stati di gravidanza e per motivi diversi da quelli previsti per l’accertamento dell’idoneità specifica.
L’esito della sorveglianza si esprime in un giudizio di: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
Inoltre, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 14, D.Lgs. 81/2008 è prevista la possibilità di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio, all’organo di vigilanza territorialmente competente, il quale, eseguiti gli eventuali ulteriori accertamenti, può confermare, modificare ovvero revocare il giudizio.
2. LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI AI VIDEOTERMINALI.
Esaurita questa panoramica generale, occorre analizzare un rischio in particolare, ossia quello correlato all’utilizzo di videoterminali. Tali apparecchi sono ormai così diffusi e così utilizzati da essere strumento irrinunciabile per una grande varietà di impieghi. Tuttavia, spesso si sottovalutano i rischi per la salute legati all’utilizzo di videoterminali, in primis per gli occhi.
Il Decreto Legislativo 81/2008 dedica al lavoro a videoterminale gli artt. da 172 a 179, nonché l’allegato XXXIV (Videoterminali).
Invero, sul medesimo tema il Ministero del lavoro, già sotto la vigenza del D.Lgs. 626/1994 (successivamente abrogato dal D.Lgs. 81/2008), aveva elaborato delle “linee guida d’uso dei videoterminali”, contenute nel D.M. 2 ottobre 2000. Tali linee guida erano “finalizzate alla prevenzione dei disturbi fisici e mentali che possono essere provocati dall’utilizzo di tali attrezzature”.
Le indicazioni ivi contenute sono state recepite anche nella nuova disciplina, ove ci si è preoccupati di dare una trattazione organica e dettagliata delle attività che rendono necessaria la sorveglianza sanitaria.
Dunque, oggi l’utilizzo di videoterminali è espressamente contemplato dagli artt. da 172 a 179, D.Lgs. 81/2008 tra le attività pericolose che impongono, dunque, al datore tutti gli obblighi connessi alla vigilanza sanitaria.
Tuttavia, occorre sin d’ora segnalare come tali obblighi scattino unicamente nel caso in cui il lavoratore utilizzi in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, un’attrezzatura munita di videoterminali.
Nel caso in cui il lavoratore venga adibito ad una mansione che preveda l’impiego del computer per almeno 20 ore complessive settimanali, occorre, dunque sottoporre il lavoratore a vigilanza sanitaria preventiva e periodica.
L’idoneità del lavoratore a svolgere la mansione non va, peraltro, valutata in relazione ai soli problemi oculo-visivi ma anche ai rischi connessi ai danni all’apparato muscolo-scheletrico (disturbi ostearticolari della colonna vertebrale e del sistema spalla-braccio-avambraccio-mano).
Dovrà considerarsi, quindi, da parte del medico competente, la prescrizione di approfondimenti mirati con l’esecuzione di eventuali visite specialistiche ed esami strumentali del rachide cervicale che escludano ipotesi di non idoneità all’uso dei VDT.
Sarà il medico competente, sulla scorta dei risultati degli approfondimenti diagnostici, a esprimere l’idoneità al lavoro del soggetto interessato oppure a prescrivergli indicazioni (es. pause posturali periodiche) se gli esami hanno dato esito di sofferenze sintomatiche come, ad esempio, l’ernia discale.
L’art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. 81/2008 consente al lavoratore di richiedere una visita medica “qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Oltre alla esecuzione delle visite mediche e alle eventuali prescrizioni integrative a favore del lavoratore addetto ai videoterminali, il Medico competente deve valutare nell’ambiente di lavoro, la congruità della distribuzione dei videoterminali, dell’orario e delle mansioni lavorative, dell’illuminazione dell’ambiente e della postazione di lavoro rispetto alle norme ergonomiche di riferimento.
Le visite mediche sono prescritte a distinte cadenze: esse sono biennali per i soggetti che hanno ricevuto un giudizio d’idoneità con prescrizioni o con limitazioni, nonché per i soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, mentre in tutti gli altri casi esse sono quinquennali.
Ai sensi dell’art. 174, ultimo comma, D.Lgs. 81/2008, il datore deve organizzare e predisporre i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV, in modo tale da garantire al lavoratore una postazione di lavoro che possa ridurre al minimo i rischi di insorgenza dei disturbi, fastidi o patologie legate all’attività svolta.
A tal fine, occorre fornire al lavoratore alcuni strumenti, quali:
– una sedia dotata di rotelle autofrenanti, che abbia il sedile regolabile in altezza e lo schienale regolabile in altezza e inclinazione;
– un piano di lavoro sufficientemente ampio, tale da consentire di appoggiare i documenti necessari al lavoro e da permettere di posizionare il monitor a 50/70 cm dagli occhi.
Inoltre occorre anche fare sì che lo schermo non presenti riflessi; pertanto evitare di posizionare i monitor in modo tale che alle spalle del lavoratore si trovino fonti luminose, sia naturali che artificiali.
Si segnala poi che:
– a richiesta del lavoratore, onde permettere allo stesso di sedere in posizione ottimale, deve essere fornito un poggiapiedi;
– può rendersi necessario un supporto per documenti;
– lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile, avere immagine stabile, esente da sfarfallamento, con brillanza e contrasto regolabili, non deve produrre riflessi e riverberi molesti;
– la tastiera deve essere inclinabile, dissociata dallo schermo, priva di riflessi, con tasti facilmente leggibili dalla normale posizione di lavoro;
– l’impiego prolungato dei computer portatili “necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo”.
L’art. 177, D.Lgs. 81/2008 stabilisce, inoltre, che il datore di lavoro assicuri ai lavoratori una formazione specifica, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso;
b) le modalità di svolgimento dell’attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
3. LE SANZIONI PREVISTE
Ai fini della tutela della salute dei lavoratori addetti ai videoterminali, il legislatore ha previsto all’art. 178 D.Lgs. 81/2008 specifiche sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente che non ottemperi agli obblighi imposti.
In particolare «1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.)»
Si tratta, dunque, di fattispecie contravvenzionali, punibili tanto a titolo di dolo, che di colpa. Ciò potrebbe rappresentare in astratto un vantaggio per l’accusa, potendo – sulla scorta di una contestazione alternativa – cercare di bypassare la necessità di fornire una specifica caratterizzazione dell’elemento psicologico dell’agente, sia esso doloso ovvero colposo.
D’altro canto, il termine di prescrizione delle fattispecie contravvenzionali è più breve rispetto a quello previsto per i delitti, circostanza che, soprattutto in presenza di procedimenti complessi e articolati, potrebbe portare a frustrare le esigenze di tutela.
Ma pare ben più rilevante rimarcare la possibilità per l’imputato di estinguere i reati a mezzo lo strumento dell’oblazione, come previsto dall’art. 162 bis, c.p.
Ciò finisce per depotenziare grandemente lo strumento della tutela penale (il reato può essere estinto in fase di apertura del dibattimento, magari dopo lunga attività di indagine e dispendio di energie) facendolo apparire lo strumento scelto dal legislatore non adeguato ad una tutela effettiva dei lavoratori. In prospettiva de jure condendo, tale opzione legislativa meriterebbe dunque, a sommesso avviso di chi scrive, di essere rimeditata, potendo essere raggiunto lo stesso risultato mediante la previsione di un illecito amministrativo con una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità della violazione.
Ciò premetterebbe, invero, anche un notevole risparmio di risorse per la Pubblica Amministrazione, senza, tuttavia, lasciare sguarnite di tutela le norme poste a presidio della salute del lavoratore.
Avv. Patrizio Paolo Palermo ©