Automobili schilometrate: quali tutele per l’acquirente?

1) Premessa: a quali elementi prestare attenzione.

L’acquisto di una vettura costituisce nella maggior parte dei casi una decisione importante: l’esborso economico da sostenere può essere significativo, si tratta di un bene che si presume duri nel tempo e le variabili sono moltissime.

Per questo molte persone si rivolgono al mercato dell’usato, sperando di trovare valide occasioni che da un lato non incidano troppo sul portafogli, e, dall’altro, non facciano rimpiangere l’agognato acquisto di un veicolo nuovo appena uscito dalla catena di montaggio.

Ma spesso, dietro alle offerte strepitose, quelle da prendere al volo, si possono nascondere brutte sorprese: uno studio elaborato dal Parlamento europeo nel gennaio 2018, ha stimato in una cifra compresa tra il 30 ed il 50% il numero delle vetture che hanno subito alterazioni del chilometraggio.

Dunque sono tantissime la macchine che vengono “ringiovanite” di 50, 60, alle volte persino oltre 100.000 chilometri, per assicurare al venditore un notevole margine di profitto, a scapito dell’ignaro acquirente.

Il tutto, a tacere di tutte le conseguenze anche dal punto di vista della sicurezza della vettura.

Ma quali sono gli indici che dovrebbero mettere in allarme l’acquirente?

In realtà la casistica è così varia che non è possibile dare indicazioni precise, ma, in linea di massima, ci sono alcuni aspetti che dovrebbero sicuramente far suonare qualche campanello d’allarme. Chilometraggi troppo bassi rispetto all’età della macchina – e al tipo di vettura – devono essere approfonditi.

Allo stesso modo, la consegna di duplicati del libretto di circolazione, invece che l’originale, potrebbero nascondere sorprese.

Anche revisioni troppo recenti, magari fuori dalle scadenze canoniche dovrebbero insospettire e neppure la presenza di un libretto dei tagliandi effettuati presso una concessionaria ufficiale non mette al sicuro da ogni rischio. Come pure l’eccessiva disponibilità del venditore ad accordare consistenti riduzioni del prezzo, o la richiesta di pagare una quota dell’importo “in nero”, dichiarando al momento del passaggio di proprietà un corrispettivo di molto inferiore, potrebbero nascondere una fregatura.

A fronte anche del mero sospetto, vale sicuramente la pena fare qualche accertamento in più, in particolare con una visura al P.R.A. e chiedendo spiegazioni dettagliate al venditore.

Soprattutto, è bene non fidarsi delle apparenze: se il “lavoro” è fatto con una certa accortezza, è molto difficile risalire all’effettivo chilometraggio di un veicolo solo dalle sue condizioni esteriori, anche perché interventi “cosmetici” relativamente economici (per esempio la lucidatura della carrozzeria, la pulizia del motore e il rifacimento delle tappezzerie), potrebbero far sembrare molto più giovane un veicolo che, in realtà, ha ormai accumulato così tanti chilometri da aver fatto il giro del mondo.

Insomma, in ogni caso è sempre meglio cercare di fare più accertamenti possibile per verificare se i dati comunicati dal venditore corrispondono al vero.

Ma cosa fare se, dopo aver acquistato la macchina tanto sognata, al sorgere dei primi problemi, si finisce in officina e si scopre di aver preso la classica “sòla”?

2) I rimedi civilistici.

Se la vendita è avvenuta tra un professionista e un consumatore, quest’ultimo potrà giovarsi di una disciplina particolarmente favorevole contenuta nel codice del consumo, che permette all’acquirente di chiedere al venditore – in prima istanza – di riparare o sostituire il mezzo e, ove tali rimedi non siano praticabili o non siano risultati soddisfacenti, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Se, viceversa, la vendita è avvenuta tra privati si applicheranno i tradizionali rimedi previsti dal codice civile per i vizi della cosa venduta.

3) La tutela penale.

Per quanto riguarda il versante penale, la giurisprudenza ha più volte chiarito che l’alterazione del contachilometri di una vettura integra il reato di truffa previsto all’art. 640 c.p., che punisce chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In particolare si parlerà nel caso di specie di “truffa contrattuale”, poiché l’alterazione della realtà ricade su una qualità determinante del bene posto in vendita e fondamentale rispetto alla determinazione dell’acquirente di procedere nell’acquisto.

L’ingiusto profitto e il correlativo danno sono integrati dalla stipulazione di un contratto che non sarebbe stato concluso, ovvero non lo sarebbe stato alle medesime condizioni: in tale quadro a nulla rileva il fatto che, in ipotesi, il prezzo corrisposto equivalga al reale valore dell’autoveicolo (così Cass. Pen., sent. n. 25223 del 18/04/2019, nonché da ultimo, Cass. Pen., sent. n. 25283 del 16/05/2024).

Inoltre, risponde del reato in questione anche il venditore che abbia consapevolmente sottaciuto, in sede di trattative, la manomissione del contachilometri, anche se da altri posta in essere (Cassazione penale sez. III, 25/01/2018, n.24027).

Infine, dal punto di vista procedurale, va segnalato che il reato di truffa è procedibile a querela, che dovrà essere proposta entro il termine di tre mesi dal momento della scoperta dell’alterazione del dato chilometrico.

Da sottolineare il fatto che la giurisprudenza ha precisato che tale termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr. Cass. Pen., sez. II, 05/07/2019, n.37584)

Nel caso affrontato dalla sentenza qui sopra citata, un concessionario di auto aveva ritirato da un privato una vettura in permuta e l’aveva messa a sua volta in vendita. Il nuovo acquirente, però, lamentava noie meccaniche ad aveva restituito la macchina.

Il concessionario aveva provveduto ad indagare la cause dei guasti, scoprendo solo a distanza di molti mesi, una volta effettuate le necessarie riparazioni, che la macchina aveva un chilometraggio molto superiore rispetto a quanto dichiarato. Il legale rappresentante del concessionario aveva quindi sporto la querela, che è stata ritenuta tempestiva dalla Corte, essendosi solo in quel momento verificato il presupposto della “conoscenza certa” dello schilometraggio del velicolo.

4) La tutela dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Va infine ricordato che, se la vendita è avvenuta tra professionista e consumatore, si applicherà anche la disciplina relativa alle pratiche commerciali scorrette, con conseguente competenza dell’autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in avanti AGCM) ad accertare la violazione ed applicare la corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria.

Ad esempio, con il provvedimento n. 27780/2019, pubblicato il 27/05/2019 l’AGCM ha concluso un procedimento sanzionatorio nei confronti di una concessionaria responsabile di aver commercializzato diversi autoveicoli usati senza effettuare i dovuti controlli relativi al chilometraggio effettivo di percorrenza, ingannando così i consumatori in ordine a tale requisito, al fine di aumentare il valore commerciale delle vetture. L’AGCM ha ritenuto che il comportamento della concessionaria integrasse una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b) e d) del Codice del Consumo poiché la vendita di vetture che hanno subito un’alterazione consistente del chilometraggio ingenera negli acquirenti un falso affidamento in ordine ad una caratteristica fondamentale ai fini della valutazione economica di un’auto usata, inducendo il consumatore ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti assunto.

Sottolinea peraltro l’AGCM che il comportamento posto in essere arreca pregiudizio ai consumatori non solo al momento dell’acquisto, ma anche successivamente poiché l’acquirente dispone di un veicolo di valore di mercato notevolmente inferiore e verosimilmente dovrà ricorrere ad interventi di manutenzione e controlli tecnici più frequenti ed approfonditi, che non erano affatto prevedibili all’atto di acquisto.

Alla luce di ciò, viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 30.000,00.

Avv. Alberta Martini Barzolai©

Avv. Patrizio Paolo Palermo ©

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