Atti traslativi in esecuzione di separazione o divorzio: no alla decadenza dalle agevolazioni prima casa.

Ormai da lungo tempo, il nostro ordinamento favorisce e agevola gli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione e divorzio in ordine al trasferimento ad uno solo di essi o ai figli di beni immobili intestati ad una delle parti o di proprietà comune.

Tali atti ricadono infatti nella sfera di applicazione dell’art. 19, Legge n. 74 del 1987 che ne consente la totale esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (tra le quali l’imposta ipotecaria e catastale).

Ci si chiedeva tuttavia se tale esenzione generale da ogni imposta e tassa consentisse ai coniugi di evitare la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, laddove il trasferimento immobiliare esecutivo degli accordi di separazione o divorzio venisse eseguito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell’acquisto.

Già con la Circolare n. 27 del 21.06.2012 l’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che, stante la ratio dell’art. 19, L. 74/1987 diretto a favorire e promuovere una migliore sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dopo la separazione (o il divorzio), doveva essere esclusa la decadenza dall’agevolazione connessa all’acquisto dell’abitazione principale, laddove la stessa fosse ceduta all’altro coniuge (o ai figli) in sede di separazione.

Nello stesso senso si era orientata anche la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., n. 8104/2017; Cass. civ., n. 13340/2016; Cass. civ., n. 3754/2014, che ha pure precisato come l’attribuzione della casa coniugale ad uno dei coniugi in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione, non costituisce una forma di alienazione rilevante ai fini della decadenza dai benefici prima casa, bensì una forma di utilizzazione della stessa ai fini di una migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza).

Diversamente aveva invece opinato l’Agenzia delle Entrate in relazione al caso – assai frequente – in cui i coniugi avessero pattuito in sede di separazione o divorzio di provvedere alla vendita dell’immobile a terzi al fine poi di ripartire il corrispettivo ed eseguire gli eventuali conguagli rispetto alle contribuzioni di ciascuno durante il matrimonio.

Di recente la Corte di Cassazione ha, viceversa, ritenuto che, vista la portata generale dell’agevolazione di cui all’art. 19, L. 74/1987, dovesse escludersi in radice la possibilità di assoggettare a ripercussioni fiscali sfavorevoli l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione o divorzio al fine di una negoziazione globale dei loro rapporti e, ciò, dunque, a prescindere dal trasferimento dell’immobile in questione a familiari, oppure a terzi (in questo senso in particolare v. Cass. civ., n. 2111/2016; Cass. civ., n. 7966/2019).

A quest’ultimo orientamento giurisprudenziale ha fatto eco la Risoluzione n. 80/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate, la quale – superando la precedente interpretazione – ha definitivamente affermato che «la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa” in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal Giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio».

Avv. Alberta Martini Barzolai ©

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