Disposizioni anticipate di trattamento: cosa sono e perché sono così importanti.

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO c.d. D.A.T.: CHE COSA SONO?

Le disposizioni anticipate di trattamento, meglio note nel linguaggio dei mass media come “testamento biologico“, sono ora definite e regolamentate dalla Legge n. 219/2017.

Si tratta, in particolare, di disposizioni con le quali la persona può dichiarare le proprie volontà in merito ai trattamenti sanitari, agli accertamenti diagnostici o alle scelte terapeutiche a cui potrebbe essere sottoposta e sono destinate ad operare nel caso in cui sopravvenga una perdita della capacità di intendere e di volere.

Tale dichiarazione può essere resa da un soggetto maggiorenne e capace di intendere e volere e produce i suoi effetti per il tempo in cui la persona non sia in grado di esprimere autonomamente le proprie volontà terapeutiche.

La redazione delle D.A.T. deve avvenire nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza per essere annotate e trasmesse nell’apposita Banca data nazionale. Qualora il disponente sia impossibilitato a scrivere, sono valide anche le D.A.T. espresse mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano al dichiarante di comunicare.

Le D.A.T. possono essere revocate o modificate in ogni momento, purché nella medesima forma in cui sono state redatte.

La loro formulazione presuppone che il disponente abbia previamente acquisito “adeguate informazioni mediche in merito alle sue scelte” affinchè esse siano espressione di un consenso realmente informato, seppur valevole per il futuro.

I POSSIBILI CONTENUTI DELLE D.A.T.

Le dichiarazioni contenute nelle D.A.T. possono essere le più varie: a titolo esemplificativo, possono esprimere il consenso o rifiuto ad essere sottoposti a un determinato accertamento diagnostico o a un trattamento sanitario, la volontà che siano iniziate, continuate o interrotte la nutrizione o idratazione o respirazione artificiale o, ancora, la volontà di essere sottoposti a trattamenti idonei ad alleviare le sofferenze.

Le D.A.T. non possono, invece, contenere decisioni destinate ad operare dopo la morte del disponente, quali, ad esempio, la volontà di essere cremati o disposizioni relative alla sepoltura o alla cerimonia funebre, che devono necessariamente essere affidate ad altri atti.

IL FIDUCIARIO

Mediante le D.A.T. è anche possibile provvedere anticipatamente alla nomina di una persona di fiducia (c.d. fiduciario) a cui è attribuito l’incarico di assumere le decisioni terapeutiche in luogo del disponente, rappresentandolo nelle relazioni con il medico e la struttura sanitaria.

Tale previsione è particolarmente importante poiché consente al disponente di conferire anticipatamente tale ampia “delega” a qualsiasi persona di fiducia, alla quale è consentito – anche in assenza di rapporti di parentela o coniugio/convivenza o unione civile – di accedere alle informazioni sanitarie del dichiarante e assumere le decisioni terapeutiche nel suo esclusivo interesse, tenendo conto dei suoi valori, convinzioni etiche, religiose e della sua concezione della vita.

Qualora, dopo la redazione della D.A.T., venga meno il rapporto “privilegiato” con il fiduciario, il disponente può procedere in ogni momento alla revoca o alla sua sostituzione, senza obbligo di alcuna motivazione.

Il fiduciario deve accettare la nomina e può farlo sia contestualmente alla redazione delle D.A.T., sia con atto successivo che verrà allegato alle disposioni già registrate.

Al fiduciario è rilasciata una copia delle D.A.T.

L’IMPORTANZA DELLE D.A.T.

La novità introdotta dalla Legge n. 219/2017 in merito alle D.A.T. appare estremamente rilevante perché consente di esprimere anticipatamente le proprie volontà in ordine ai trattamenti sanitari, con una dichiarazione efficace per il futuro nell’ipotesi cui sopravvenga un’incapacità di autodeterminarsi e vincolante per il medico.
Il sanitario è infatti è tenuto al rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento e può disattenderle, in accordo con il fiduciario, solo nel caso in cui appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente, ovvero siano sopravvenute terapie non prevedibili al momento della redazione, idonee a garantire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 219/2017 il medico non può praticare – neppure se paradossalmente “richiesti” nelle D.A.T – trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Avv. Alberta Martini Barzolai ©

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