Trasporto atipico di carburante: quali rischi?

A causa della gravissima situazione internazionale, assistiamo negli ultimi giorni ad un vertiginoso aumento del costo del carburante, il cui prezzo pare essere destinato a salire ancora.

Questa situazione, che ha già messo in crisi le imprese di trasporto e gli operatori professionali, non ha tardato a far sentire i suoi effetti anche sui consumatori, che hanno visto rapidamente aumentare il costo di un pieno a livelli mai visti prima.

Molti, per cercare di risparminare qualcosa sul pieno, si stanno recando oltreconfine a fare rifornimento, dove – principalmente grazie ad una pressione fiscale minore, il costo del carburante è inferiore.

E fin qui nulla di strano (o illegale).

Tuttavia si potrebbe essere tentati di approfittare per portare quanto più carburante possibile a casa…e qui iniziano i problemi.

Il nostro ordinamento, infatti, prevede che alcuni prodotti, tra cui quelli energetici (come benzina, gas, gasolio, ecc…), gli alcolici, l’energia elettrica ed i tabacchi siano sottoposti ad accisa, un’imposta indiretta che grava sulla produzione o sul consumo di tali beni.

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 504/1995, che, tra le altre cose, prevede che sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato Membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel Territorio Nazionale.

L’obbligo di versare l’accisa, con tutti connessi adempimenti fiscali, grava in primo luogo in capo al soggetto, diverso da un privato, che li detiene.

Ma anche il privato è tenuto a provvedere al pagamento dell’accisa nel caso in cui vengano acquistati prodotti  non per uso proprio e trasportati in quantitativi superiori a quelli previsti dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 504 del 1995.

Invece, i prodotti energetici sono sottoposti ad una specifica disciplina, in base alla quele il privato è obbligato a versare l’accisa nel caso in cui essi vengano trasportati con modalità definite “atipiche”.

In particolare l’art. 11, comma 5, D.Lgs. 504/95, ricalcando la normativa comunitaria, specifica che per “trasporto atipico” deve essere inteso il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall’eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 l., nonché il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.

Così, ad esempio, si considera sottoposta ad accisa la benzina trasportata dal privato con un’autovettura in una tanica di capienza superiore ai 10 litri, oppure, ancora, il gasolio destinato al riscaldamento, facilmente reperibile nei distributori sloveni, trasportato da un privato, a prescindere dal relativo quantitativo.

In caso di trasporto “atipico” questi beni vengono considerati detenuti per scopi commerciali: ne deriva come ulteriore conseguenza l’accusa per il privato del reato di sottrazione di prodotti energetici al pagamento dell’accisa.

Tale reato, previsto all’art. 40, D.Lgs. n. 504/95, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa dal doppio al decuplo dell’ imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 €.

Occorre in punto sottolineare che la normativa, ai fini della pena, considera il tentativo al pari del reato consumato, e inoltre è prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il quantitativo di prodotti energetici sia superiore a 2000 kg.

La norma incriminatrice parrebbe configurare una presunzione assoluta di destinazione ai fini commerciali dei prodotti energetici trasportati dal privato con modalità atipiche, presunzione difficilmente conciliabile con i principi che regolano il processo penale ove non è concesso di scaricare sulla difesa l’onere di dimostrare la non illiceità del fatto, mentre incombe sull’accusa l’onere di dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio tutti gli elementi costitutivi della condotta sanzionata.

Un caso pratico che è stato trattato dal nostro Studio riguardava un mezzo pesante che era stato fermato per un normale controllo di routine, all’esito del quale era stata notata la presenza di serbatoi supplementari non previsti in origine dalla casa costruttrice sul veicolo, né omologati.

Ritenendo che tale ipotesi integrasse un “trasporto atipico” ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 504/1995, il legale rappresentante della società proprietaria del mezzo veniva accusato di sottrazione di prodotti energetici ad accisa.

Tuttavia, nel corso del processo si è dimostrata l’infondatezza di tale accusa, in quanto un recente orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la nozione di serbatoi normali, contenuta nella direttiva 2003/96/CE e trasposta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 504/1995. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea,la definizione di “serbatoio normale” può riferirsi anche ai serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante, che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore.

Sulla base delle argomentazioni avanzate dal nostro Studio, il Tribunale di Udine, facendo diretta applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia, preso atto che il carburante trasportato non era soggetto al pagamento di accisa in Italia, ha assolto il legale rappresentante da ogni accusa con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

Avv. Patrizio Paolo Palermo©

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