Rifiuto di sottoposti all’etilometro: quali conseguenze?

In un nostro precedente articolo abbiamo approfondito le conseguenze legali a cui va incontro il guidatore che si rifiuti di sottoporsi all’alcoltest o, in caso di ricovero, non dia il proprio consenso al prelievo ematico per accertare il suo stato di ebbrezza.

Abbiamo evidenziato come le sanzioni previste in materia dal Codice della Strada siano strutturate in maniera discutibile, tanto da rendere, in diverse occasioni, più vantaggioso per il soggetto che sappia di aver bevuto rifiutare l’esame piuttosto che sottoporsi all’etilometro.

Vediamo, ora, un caso pratico.

Un nostro assistito, tornando a casa a tarda notte perdeva il controllo della sua vettura e finiva contro un muro, per fortuna senza provocare danni né a sé e neppure a terzi.

Accorrevano sul posto le Forze dell’Ordine, che, visto lo stato confusionale del conducente, gli chiedevano di sottoporsi all’alcoltest. Lo stesso acconsentiva a soffiare nel precursore (il primo accertamento che viene di solito effettuato, che attesta solo se il soggetto può essere o meno in stato di ebbrezza). Successivamente gli veniva chiesto di soffiare nell’etilometro, ma per diverse volte non soffiava correttamente, rendendo impossibile l’effettuazione dell’accertamento.

Come puoi leggere qui, anche una condotta del genere può essere considerata un rifiuto implicito, e di conseguenza gli veniva contestato il reato di cui al comma 7 dell’art. 186 del Codice della Strada e veniva così avviato a suo carico un procedimento penale.

Poco tempo dopo, il nostro Assistito riceveva notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, con cui il Pubblico Ministero gli contestava il reato di rifiuto, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, che prevede il raddoppio della sanzione.

Tra le varie soluzioni possibili, sceglievamo con il nostro Assistito quella più rapida e con minori rischi.

Veniva avanzata una richiesta di patteggiamento in fase di indagini, chiedendo l’esclusione dell’aggravante dell’aver causato un incidente in quanto essa NON può essere contestata in caso di rifiuto (come affermato dalla sentenza della Cassazione penale, a Sezioni Unite n. 46625/2015).

Dunque, senza questa aggravante, è stato possibile chiedere la conversione della pena nei lavori di pubblica utilità, potendo in tal modo ottenere l’estinzione del reato, la revoca della confisca ed il dimezzamento della sospensione della patente.

Ottenuto il consenso del Pubblico Ministero, in poco tempo veniva fissata udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, che applicava al nostro assistito la pena di 168 ore di lavori di pubblica utilità (pena base 6 mesi di arresto, pari al minimo della pena, con le circostanze generiche nella loro massima estensione e diminuzione per il rito); inoltre veniva disposta la sospensione della patente, che in caso di corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ha durata di 8 mesi.

Se, invece, il nostro cliente si fosse sottoposto all’alcoltest (con esito quasi certamente superiore a 1,5 g/l) le cose sarebbero state ben più complesse: la pena minima sarebbe stata sempre di 6 mesi di arresto, ma avremmo dovuto fare i conti con la circostanza aggravante dell’aver causato un sinistro – che avrebbe potuto comportare il raddoppio della pena – e la circostanza aggravante del aver commesso il fatto in orario notturno (che non può essere contestata in presenza di un rifiuto).

Inoltre, alla condanna avrebbe fatto seguito la confisca della macchina e la revoca della patente (con divieto di rifarla prima che siano trascorsi tre anni dalla data dell’accertamento).

Dunque, in questo caso, paradossalmente la scelta migliore è stata quella di non sottoporsi all’etilometro.

Mi preme precisare che quella esposta è solo una delle possibili strategie difensive che si possono adottare in presenza del reato di rifiuto di sottoporsi all’etilometro, che in questo caso è stata scelta di comune accordo con l’Assistito, in quanto rapida e priva di rischi: posto che ogni caso è a se, è indispensabile valutare attentamente i pro ed i contro di ogni decisione, avvalendosi dell’assistenza di un Avvocato penalista che possa anche verificare le eventuali novità normative sopraggiunte.

Infine, come sempre, ricordo che le conseguenze di mettersi alla guida dopo aver bevuto possono essere molto gravi per sé ma soprattutto per gli altri, per cui, anche a prescindere dalle conseguenze penali, è sempre buona norma non guidare sotto l’effetto di sostanze alcooliche.

Avv. Patrizio Paolo Palermo ©

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