Che cos’è lo stalking?
Ormai da diversi anni è stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, (il cosiddetto “stalking”), fattispecie mutuata dall’ordinamento anglosassone.
Tale reato è previsto all’art. 612 bis, c.p., e punisce la condotta di chi, con condotte reiterate nel tempo, minaccia o anche solo molesta qualcuno in modo da provocargli un grave e perdurante stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o dei propri cari, ovvero ancora, da costringerlo a mutare le proprie abitudini di vita.
Dunque, per potersi parlare di stalking occorre una serialità nei comportamenti del soggetto attivo (anche se alcune sentenze hanno ritenuto sufficienti anche due soli episodi) dalla quale discenda uno degli eventi previsti in via alternativa tra loro: ansia e paura grave, fondato timore per la propria incolumità, modifica del modus vivendi della vittima.
Quando può essere richiesto l’ammonimento del persecutore?
Parallelamente all’introduzione di questa fattispecie, il legislatore ha anche previsto la possibilità, per il soggetto che ritiene di essere vittima di stalking ma non intenda sporgere querela, di avanzare al Questore una richiesta di ammonimento nei confronti del “persecutore”.
In tal caso, il Questore, svolta la necessaria attività istruttoria, convoca la persona e la ammonisce oralmente di tenere una condotta conforme alla legge. Dell’ammonimento viene redatto un apposito verbale, che viene rilasciato in copia sia al soggetto ammonito, sia a colui che ha chiesto l’ammonimento.
Trattandosi di una misura con finalità dissuasive e preventive, non è necessaria l’acquisizione di prove compiute in ordine alla commissione dei fatti, ma bastano degli elementi da cui poter desumere, con sufficiente grado di attendibilità, l’esistenza di una condotta persecutoria da parte del soggetto che viene ammonito.
Dunque sono sufficienti indizi che rendano credibile e verosimile la versione dei fatti resa dalla persona offesa.
Come viene disposto l’ammonimento?
In applicazione dei principi generali che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione, il destinatario deve essere informato dell’avvio del procedimento amministrativo volto all’applicazione dell’ammonimento, con conseguente possibilità di rappresentare sin da questa fase le proprie difese.
Tuttavia tale avviso può essere omesso, a condizione che il provvedimento finale dia conto – con adeguata e congrua motivazione – delle ragioni di necessità ed urgenza che hanno reso necessaria l’emanazione del provvedimento senza consentire al destinatario di poter interloquire con l’Amministrazione.
Una volta emesso l’ammonimento, questo può essere impugnato, ed i termini sono diversi a seconda del rimedio prescelto: 30 giorni per il ricorso al Prefetto, 60 per il ricorso al TAR ovvero, infine, 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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Quali sono gli effetti pratici per chi riceve l’ammonimento?
Anzitutto, al momento dell’ammonimento, il Questore deve adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni, quale ad esempio la sospensione della licenza di porto d’armi, anche qualora l’arma sia detenuta per ragioni di lavoro e/o servizio (Forze dell’Ordine incluse!).
Per quanto riguarda gli effetti “a lungo termine”, l’ammonimento produce rilevanti conseguenze sul piano penale: ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.L. 11/2008, la pena per il reato di stalking è aumentata di un terzo se il reato è commesso da soggetto già ammonito; analogamente, se il soggetto ammonito commette il reato di stalking, questo è sempre procedibile d’ufficio, e dunque a prescindere da una richiesta di punizione da parte della persona offesa.
Per quanto durano gli effetti dell’ammonimento?
Il nostro legislatore non ha previsto alcun termine di efficacia, di talchè gli effetti negativi potrebbero prodursi anche a rilevante distanza temporale rispetto all’ammonimento.
Per evitare di trovarsi questa spada di Damocle sulla testa vita natural durante, è possibile, in applicazione dei principi generali in materia di diritto amministrativo, avanzare al Questore un’istanza di revoca dell’ammonimento.
Questa dovrà essere adeguatamente motivata al fine di consentire all’Amministrazione di apprezzare la modifica della situazione ed a ritenere che non vi sia più il pericolo che vengano poste in essere ulteriori condotte persecutorie.
E proprio utilizzando queste argomentazioni, in un caso recentemente affrontato dallo Studio è stata ottenuta la revoca del provvedimento di ammonimento adottato nei confronti di un nostro assistito, come da provvedimento che puoi scaricare qui sotto.
revoca ammonimento_Avv Palermo Udine.
Avv. Patrizio Paolo Palermo ©