L’ordinamento prevede diversi istituti che consentono di attenuare le conseguenze di un precedente penale, come l’estinzione del reato per decorso del tempo, oppure la riabilitazione.
Analizziamo le ipotesi più frequenti:
Che cos’è la riabilitazione?
La riabilitazione (art. 179, c.p.) può essere concessa decorsi tre anni dal momento in cui la pena è stata eseguita, termine che viene elevato a otto anni per i recidivi e a dieci anni per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza.
Nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, questo termine decorre dalla irrevocabilità della pronuncia di condanna.
Essa presuppone che l’interessato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta e richiede necessariamente che il soggetto abbia provveduto all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo non dimostri di trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.
Tali obbligazioni civili sono, in particolare, pene pecuniarie, spese processuali, spese relative al mantenimento del condannato in carcere, somme dovute alla persona offesa a titolo di risarcimento del danno e spese legali.
Nel caso in cui si possa avvalere della riabilitazione, quindi, vengono estinte le pene accessorie e tutti gli effetti penali della condanna, salvo che la legge disponga diversamente (ad esempio, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena).
Cosa si intende, invece, per estinzione del reato e degli effetti penali della condanna?
Nel caso di emissione di un decreto penale di condanna, la pena è estinta decorsi cinque anni nel caso di delitti (per esempio: danneggiamento aggravato, minaccia aggravata, resistenza), e due anni nel caso di contravvenzioni (per esempio: guida in stato di ebbrezza) sempre che il soggetto non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
Inoltre, a seguito della recente riforma c.d. “Cartabia” (D.Lgs. 150/2022) l’effetto estintivo si verifica solo se è stata pagata la pena pecuniaria.
Importante sottolineare l’opportunità che venga richiesta al Giudice dell’Esecuzione l’adozione di un formale provvedimento di estinzione, che verrà successivamente annotato nel Casellario Giudiziale.
Qual è l’effetto dell’estinzione del reato?
Anche in tal caso, come per la riabilitazione, si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Similmente, anche in tema di patteggiamento è previsto che, nel caso in cui sia irrogata una pena non superiore a due anni di reclusione, essa può essere dichiarata estinta decorsi sempre cinque anni per i delitti e due anni per le contravvenzioni, decorrenti dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, in assenza della commissione di altri delitti o contravvenzioni della stessa indole. Anche in questo caso, è opportuno richiedere un formale provvedimento del Giudice dell’Esecuzione, necessaria a presidio della certezza dei rapporti giuridici.
La conseguenza è l’estinzione di ogni effetto penale della condanna e, inoltre, nel caso in cui venga applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, la pronuncia non sarà di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale.
Questi procedimenti, è bene chiarirlo subito, NON cancellano l’annotazione della condanna nel Casellario Giudiziale dell’interessato, ma fanno sì che il Giudice non ne possa più tenerne più conto, ad esempio, ai fini della contestazione della recidiva.
Indubbio quindi il vantaggio di attivarsi quanto prima per beneficiare di tali rimedi per evitare di doversene amaramente pentire, magari quando è già in corso un nuovo procedimento.
Avv. Patrizio Paolo Palermo ©