Una piantina in casa: i chiarimenti delle Sezioni Unite

Recentemente sono state depositate le motivazioni di una importante decisione resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di coltivazioni di piante da cui siano ricavabili sostanze stupefacenti (trattasi di Cass. SS.UU. pen., Sent. n. 12348/2020).

L’importanza della questione trattata, che spesso si affronta nelle aule di tribunale, ci induce ad alcune riflessioni.

Anzitutto, in via generale, occorre precisare che il nostro ordinamento in tema di stupefacenti non punisce solo lo “spaccio”, inteso come vendita di sostanze stupefacenti a fonte di un corrispettivo in denaro, bensì sanziona un coacervo di ipotesi: sono infatti ricomprese nelle condotte punite dall’art. 73, del, D.P.R. n. 309/90 (Testo unico in materia di Stupefacenti) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la vendita, l’offerta o la messa in vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, il procurare ad altri, l’invio, il passaggio o la spedizione in transito, la consegna per qualsiasi scopo o comunque la detenzione, ad eccezione della detenzione per uso personale.

Viceversa, fuoriescono dal campo dell’art. 73 del Testo Unico le ipotesi di importazione, esportazione, acquisto, ricezione e detenzione per uso personale, che costituiscono condotte sanzionate dal (solo) punto di vista amministrativo dall’art. 75, D.P.R. n. 309/90.

In questo scenario, come si colloca la coltivazione “domestica” di marijuana?

In prima battuta, le Sezioni Unite ribadiscono che la coltivazione è prevista tra le condotte tipiche di cui all’art. 73, D.P.R. 309/90, e non in quelle di cui all’art. 75 del Testo Unico: in altri termini la volontà del legislatore sarebbe quella di sanzionare sempre la coltivazione, tanto quella per ricavare stupefacente destinato ad un uso personale, quanto quella finalizzata alla produzione per lo spaccio).

Del resto, la condotta di colui che coltiva marijuana destinata all’autoconsumo non può neppure essere ricondotta nel concetto di “detenzione personale” di cui all’art. 75, T.U. Stupefacenti, essendo la coltivazione e la detenzione concetti ben distinti.

Lo scopo avuto di mira dal legislatore, infatti, è quello di escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti solo le ipotesi che abbiano diretta correlazione con il consumo, come appunto la detenzione, ove – tra le altre cose – si è già di fonte ad un preciso quantitativo di sostanza.

In tal modo, la possibilità di ricondurre la detenzione ad un utilizzo personale, piuttosto che alla cessione a terzi, viene ancorata sulla base di parametri oggettivi, come la quantità e qualità dello stupefacente, le modalità di presentazione dello stesso, il peso lordo, il confezionamento unitario o frazionato e di altre circostanze dell’azione.

Così non avviene nel caso della coltivazione, ove è impossibile, determinare priori il quantitativo di stupefacente ricavabile.

Sulla base di tali ragioni, è stata ritenuta non irragionevole la scelta del legislatore di punire in maniera più severa rispetto alla mera detenzione condotte come la coltivazione, non legate con un nesso di immediatezza al consumo.

Dunque la coltivazione integra sempre reato? No, ma occorre distinguere…

La risposta che danno le Sezione Unite impone di verificare la tipicità della condotta sotto diversi profili:

A) da un lato, la pianta coltivata deve essere conforme al tipo botanico vietato (per es. marijuana, piuttosto che canapa industriale);

B) per altro verso, occorre accertare l’attitudine della pianta coltivata – anche per le modalità di coltivazione – a giungere a maturazione, e dunque la sua idoneità a produrre sostanze vietate;

C) infine, il concetto di “coltivazione” penalmente rilevante deve essere adeguatamente circoscritto, escludendo la coltivazione di minime dimensioni, finalizzate al consumo esclusivamente personale.

In altri termini, le Sezioni Unite accolgono un’interpretazione restrittiva della fattispecie, nell’ottica di non anticipare eccessivamente la tutela penale.

L’irrilevanza penale della coltivazione domestica dovrà essere, quindi, valutata caso per caso sulla base di una serie di presupposti oggettivi che devono essere congiuntamente presenti, ossia:

– la minima dimensione della coltivazione;

– lo svolgimento in forma domestica e non industriale;

– la rudimentalità delle tecniche utilizzate;

– lo scarso numero di piante;

– la mancanza di indici di un inserimento dell’attività nell’ambito del mercato degli stupefacenti;

– l’oggettiva destinazione di quanto prodotto all’uso personale esclusivo del coltivatore.

Ma ciò non basta: infatti, a fronte di un fatto tipico (ossia di una condotta riconducibile al concetto di coltivazione avuto in mente dal legislatore) occorrerà verificare pure la sua idoneità a danneggiare o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ossia l`offensività in concreto dell’attività di coltivazione.

….scarica qui sotto l’articolo integrale!

Allegati:
Coltivazione domestica

Condividi: