Non è affatto infrequente che in sede di consulenza una persona esordisca dicendo “non posso separarmi perché mio marito/ mia moglie non mi firma i documenti o, ancora, posso separarmi solo se gli do un consistente assegno, o gli lascio la casa, altrimenti il mio coniuge si oppone al divorzio”.
Nulla vi è, però, di più sbagliato in queste credenze ed è del tutto inaccettabile che vi siano pressioni sulla scelta di continuare o meno una relazione affettiva.
La scelta dei coniugi di contrarre matrimonio e condividere un progetto affettivo e di vita condiviso presuppone il consenso di entrambi, e, conseguentemente, il nostro ordinamento tutela la scelta di separarsi o divorziare, anche se non condivisa.
L’unica condizione per richiedere la separazione è infatti l’intollerabilità della convivenza e tale situazione può riguardare anche un solo coniuge, che ha diritto di rivolgersi al tribunale per chiedere la separazione, nonostante l’altro non voglia raggiungere una soluzione concordata oppure si opponga al divorzio o alla separazione.
Anche di recente la Cassazione Civile, con ordinanza n. 26084 depositata il 15/10/2019 ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui «il presupposto dell’intollerabilità della convivenza va inteso in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la Legge n. 151 del 1975, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale».
L’unica differenza è che in caso di dissenso di uno dei coniugi, non si potrà procedere con una separazione consensuale, ma la procedura dovrà necessariamente essere avviata come giudiziale, salva comunque la possibilità di raggiungere un accordo in qualsiasi momento nel corso del giudizio.
In nessun caso il Giudice potrà dunque negare il diritto ad ottenere la separazione per la sola assenza di accordo tra i coniugi.
Avv. Alberta Martini Barzolai ®
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