La gelosia non esclude il reato di maltrattamenti in famiglia.

La Corte di Cassazione con una recente pronuncia (sentenza del 30 gennaio 2024, n. 4000) ha affrontato un aspetto molto delicato in materia di maltrattamenti in famiglia: la Suprema Corte si è chiesta in particolare se è possibile escludere il reato quando le condotte controllanti sono mosse dalla gelosia, in presenza del sospetto – fondato o meno – dell’esistenza di una relazione con un’altra persona.

Ma facciamo un breve passo indietro.

Il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572 c.p., sanziona la condotta di colui che maltratta una persona della famiglia o comunque convivente.

La pena è quella della reclusione da tre a sette anni.

Viene inoltre prevista una circostanza aggravante se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità.

Ma quali condotte rientrano nella nozione di “maltrattamenti”?

Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia le condotte abituali, che si estrinsecano in più atti, delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi e sorretti dalla consapevolezza di ledere l’integrità fisica ed il patrimonio morale della persona offesa, sottoponendola ad un regime di vita dolorosamente vessatorio.

Dunque si può parlare di maltrattamenti in famiglia non solo in presenza di percosse, lesioni e minacce, ma anche di atti che di per sè non costituiscono reato, come ingiurie, privazioni, umiliazioni e atti di disprezzo o di offesa della dignità della vittima.

Tali condotte non devono essere sporadiche ed isolate, ma sorrette dalla volontà da parte del soggetto agente di avvilire ed opprimere la persona offesa, rendendo penosa la sua quotidianità.

Ma veniamo al caso oggetto della decisione della Suprema Corte.

La Corte d’Appello territorialmente competente aveva riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, assolvendo l’imputato valorizzando – tra le altre cose – il fatto che le condotte poste in essere non fossero sorrette dalla volontà di opprimere il coniuge, ma trovassero giustificazione nella sua gelosia, in quanto mosso dal forte sospetto che la moglie stesse coltivando un relazione extraconiugale.

Ebbene la Cassazione ha ritenuto del tutto illogica tale motivazione, poiché la gelosia, anche se calata in un contesto di declino del rapporto sentimentale, con tutte le conseguenti tensioni, non può mai giustificare comportamenti morbosi e ossessivi (nel caso in parola minacce, telefonate ripetute ed assillanti, pedinamenti) idonei ad incidere in maniera significativa sulla quotidianità della persona offesa, imponendole limitazioni e condizionamenti in alcun modo tollerabili, anche in un contesto di crisi di coppia.

Viene inoltre rimarcato dalla Cassazione che il reato di maltrattamenti è un reato di condotta e, dunque, perché sia integrato è sufficiente che il comportamento dell’agente sia idoneo, sotto il profilo oggettivo, a determinare nella vittima una condizione di sofferenza psico-fisica non transitoria, senza che sia necessario provare che tale condizione si sia concretamente verificata nel singolo caso.

Avv. Patrizio Paolo Palermo ©

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