Le truffe online rappresentano una delle fattispecie di reato in maggiore e costante espansione. Dalle finte vendite su piattaforme di e-commerce ai raggiri legati a finti investimenti, il copione è spesso il medesimo: la vittima viene indotta in errore ed esegue un pagamento (spesso una ricarica) su una carta prepagata, tipicamente una Postepay.
Ma cosa accade quando le indagini portano all’intestatario di quella carta?
Chi ha aperto la Postepay, magari prestandola ingenuamente a un conoscente o avendola smarrita, risponde automaticamente del reato di concorso in truffa (artt. 110 e 640 c.p.)?
In questo articolo analizzeremo il delicato confine tra ingenuità e responsabilità penale, alla luce dei più recenti (e rigorosi) orientamenti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito del Tribunale di Udine.
Il fenomeno del “prestanome” inconsapevole
Molto spesso, i veri architetti delle truffe online non utilizzano strumenti di pagamento a loro intestati. Preferiscono sfruttare soggetti terzi – spesso giovanissimi, incensurati o persone in difficoltà economica – chiedendo loro di aprire una carta prepagata con la scusa di non avere i documenti in regola per ricevere un bonifico.
Quando la vittima sporge denuncia, la Polizia Postale o i Carabinieri risalgono facilmente all’intestatario (tipicamente attraverso Iban o numero di carta) e lo iscrivono nel registro degli indagati. L’intestatario si ritrova così ad affrontare un procedimento penale per truffa, magari senza aver mai scambiato un solo messaggio con la vittima.
Gli ultimi orientamenti della Cassazione: l’onere di allegazione
Fino a qualche tempo fa, si riteneva che l’intestazione della carta fosse un dato “neutro”. Tuttavia, la Corte di Cassazione (da ultimo con la recentissima sentenza della Sez. II, n. 41744/2025) ha tracciato un solco molto più netto, che può condurre a conseguenze molto severe.
Secondo i Giudici di legittimità, l’intestazione della carta prepagata su cui confluisce il profitto del reato costituisce un grave indizio di colpevolezza.
Questo significa che l’imputato non può limitarsi a un generico «non sono stato io» o «non ne sapevo nulla».
Scatta, al contrario, un rigoroso onere di allegazione: la difesa deve fornire elementi specifici, concreti e verificabili per spiegare come e perché abbia perso la disponibilità della carta e del PIN (ad esempio, indicando le generalità di chi l’ha materialmente utilizzata, il luogo della consegna o producendo una denuncia di furto/smarrimento).
Inoltre, per essere ritenuti responsabili di concorso in truffa, è necessario che venga provato in giudizio quantomeno il dolo eventuale del titolare della carta, ovvero la sua consapevole accettazione del rischio che la stessa venga usata per commettere reati. Viceversa, la grave negligenza o l’imperdonabile ingenuità (colpa) di chi cede la propria carta a un amico, senza indizi concreti di un piano criminoso, non sono sufficienti per una condanna.
Il ruolo decisivo delle lacune investigative: un precedente del Tribunale di Udine
Se da un lato la Cassazione richiede all’imputato di giustificare la propria posizione, dall’altro la Pubblica Accusa ha l’obbligo di provare la responsabilità penale “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Cosa succede se vi sono indizi circa i veri utilizzatori della carta, ma la Procura non effettua le indagini necessarie?
Un importante punto di riferimento è una recente sentenza assolutoria del Tribunale di Udine (Sent. n. 1294/2025) in una vicenda seguita dal nostro Studio. In quel caso, a fronte di soggetti incensurati accusati di truffa solo per essere intestatari delle Postepay, abbiamo evidenziato profonde lacune nelle indagini:
- mancata acquisizione dei tabulati telefonici e delle celle agganciate dalle utenze usate per truffare le vittime;
- mancata verifica degli indirizzi IP;
- assenza di filmati di videosorveglianza degli sportelli ATM in cui il denaro è stato materialmente prelevato.
Il Tribunale di Udine ha accolto la tesi difensiva, statuendo che in assenza di tali riscontri si delinea un “contesto fumoso”. Se l’imputato ha fornito una spiegazione alternativa e l’accusa non ha svolto accertamenti per smentirla (cristallizzando un’indagine incompleta), il Giudice non può far altro che pronunciare una sentenza di assoluzione.
Conclusioni: come difendersi
Risultare indagati solo perché intestatari di una carta ricaricabile è un’eventualità tutt’altro che remota. Il rischio di una condanna – con le relative conseguenze sulla “fedina penale” (o meglio il certificato del Casellario Giudiziale – magari con l’obbligo di risarcire il danno), è alto se si affronta il procedimento con leggerezza.
La strategia difensiva deve essere tempestiva e mirata:
- mai restare inerti: bisogna assolvere immediatamente all’onere di allegazione richiesto dalla Cassazione, fornendo agli inquirenti una ricostruzione dei fatti solida e verificabile.
- evidenziare le carenze dell’Accusa: è fondamentale analizzare minuziosamente il fascicolo per far emergere tutte le omissioni investigative (mancati controlli su telefoni, telecamere, IP).
Se hai ricevuto un Avviso di Conclusione delle Indagini (art. 415 bis c.p.p.) o un decreto di citazione a giudizio per una truffa online, lo Studio Legale Palermo Martini è a disposizione per valutare la migliore strategia difensiva.
Contattaci per una prima consulenza al numero 0432.1745135.
Avv. Patrizio Paolo Palermo ©


