Guida in stato d’ebbrezza: come difendersi?

Il nostro ordinamento prevede sanzioni molto severe nei casi in cui un soggetto venga trovato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza.

In particolare, l’articolo 186 del codice della strada punisce tale condotta in maniera via via più grave a seconda del tasso alcolemico rilevato, secondo un sistema basato su tre soglie:

1) la prima soglia comprende un valore dai 0,5 grammi per litro a 8 grammi per litro. In tal caso, il guidatore va incontro solamente una sanzione amministrativa compresa tra 532 € e 2127 € ed alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

2) A partire dalla seconda soglia, invece, la condotta integra un reato, con tutte le conseguenze collegate: la necessità di celebrare un processo, l’applicazione di una sanzione penale, l’iscrizione nel casellario giudiziale (la “fedina penale”) in caso di condanna, ecc…

In particolare, nel caso venga accertato un valore compreso superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (seconda soglia), il codice della strada prevede la pena dell’ammenda da 800 € a 3.200 € e l’arresto da cinque giorni ad un massimo di sei mesi, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

3) Infine, l’ultima soglia ricomprende le ipotesi in cui venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g litro; in tal caso si applica la pena dell’ammenda da  € 1.500 ad € 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno nonché la sospensione della patente di guida da uno fino a un massimo di due anni.

Quando è prevista anche la confisca dell’auto?

Per i casi in cui il tasso alcolemico rilevato rientri nella terza soglia si procede anche alla confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che esso appartenga ad una persona estranea al fatto, nel qual caso, però, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Inoltre, è prevista una circostanza aggravante (con aumento della sola ammenda) nel caso in cui i fatti siano commessi in orario notturno, ovvero dopo le 22 e prima delle 07.

I lavori di pubblica utilità.

Al fine di mitigare gli effetti di un trattamento sanzionatorio così pesante, nel luglio 2010 è stata introdotta a la possibilità di richiedere la sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria con la pena del lavoro di pubblica utilità (Art. 186, comma 9 bis, CdS).

Tale possibilità è concessa a condizione che non si sia provocato alcun sinistro stradale.

Inoltre la pena può essere convertita per una sola volta.

I vantaggi di tale scelta sono diversi: anzitutto, in caso di svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità il giudice dichiara estinto il reato.

Inoltre, il periodo di sospensione della patente viene dimezzato.

Infine, vantaggio fondamentale è dato dal fatto che, nei casi in cui si ricada nella terza soglia, si evita la confisca del veicolo sotto sequestro, che di conseguenza viene restituito al termine dello svolgimento del processo.

Quante ore di lavori di pubblica utilità dovrò svolgere?

Circa la durata di questi lavori la legge dispone che essa sia corrispondente alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 € per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità.

Dunque, i vantaggi per chi non abbia causato un sinistro stradale sono evidenti, azitutto per non vedersi iscritto nel casellario giudiziale un precedente penale scomodo.

Tuttavia, occorre sottolineare che nella concreta applicazione di questo istituto il tempismo è fondamentale: contattando un avvocato penalista sin dai primi momenti è possibile valutare la convenienza di tale strada e muoversi di conseguenza.

Quindi potrò riavere presto la patente?

La nota dolente è data dal fatto che, anche in tal caso, l’effetto pratico del dimezzamento del periodo di sospensione della patente si scontra con i tempi necessari per l’accertamento in sede penale. Infatti, sin dal momento dell’accertamento del reato, la patente viene ritirata dall’organo accertatore e trasmessa al prefetto, che ne dispone la sospensione provvisoria, in attesa della decisione del giudice.

In punto, alcune prefetture hanno adottato la prassi, sicuramente rispettosa dell’intento del legislatore, di restituire la patente di guida nel caso in cui il titolare dimostri di aver richiesto o, in alcuni casi, ottenuto la conversione della pena nei lavori socialmente utili e che è già trascorso metà del periodo di sospensione. Tuttavia, tale prassi non trova applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale e molte prefetture non restituiscono nulla prima che gli sia notificato il provvedimento del Giudice che, al termine dei lavori, ne attesta il positivo svolgimento.

Recentemente però la Corte di Cassazione, chiamata ad interpretare il significato della disposizione che regola la procedura nel caso di conversione della pena, ha affermato che, nel caso in cui accolga la richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, il Giudice è tenuto a sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che andrà, pertanto, restituita all’avente diritto (in questo senso si è espressa Cass. Pen., sent. n. 48330 del 27 settembre 2017, nonché da ultimo Cass. Pen., sent. n. 31909/2023).

Avv. Patrizio Paolo Palermo ©

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