Introduzione
In diversi articoli pubblicati nel nostro blog, abbiamo trattato in dettaglio le conseguenze legali della guida in stato di ebbrezza e i possibili strumenti di difesa per chi si trova coinvolto in tali situazioni.
Cosa cambia dal 14 dicembre 2024 con la riforma del Codice della Strada?
Con la legge 25 novembre 2024, n. 177 il legislatore ha effettuato diverse modifiche alle norme contenute nel Codice della Strada, in un’ottica di inasprimento delle – già elevate – sanzioni previste per determinate condotte pericolose poste in essere dagli utenti della strada.
Tuttavia, con particolare riguardo alla guida in stato di ebbrezza, le modifiche sono state contenute, perdendo – ad avviso di chi scrive – l’opportunità di effettuare una riforma organica della materia in modo da rendere più chiara e semplice la normativa vigente.
SOMMARIO
Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza
Il sistema delle soglie, già approfondito nel nostro articolo sul sistema delle soglie e sanzioni previste, è rimasto immutato.
Le sanzioni previste sono:
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Lettera a: valore da 0,5 g/l a 0,8 g/l: sanzione amministrativa tra 543 € e 2.170 €, sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
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Lettera b: valore da 0,8 g/l a 1,5 g/l: reato con pena dell’ammenda tra 800 € e 3.200 €, arresto da 5 giorni a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
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Lettera c: valore superiore a 1,5 g/l: ammenda tra 1.500 € e 6.000 €, arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Cosa cambia con la riforma del 2024?
Le novità riguardano principalmente i soggetti già condannati per reati di guida in stato di ebbrezza e le restrizioni imposte sulla patente.
Reiterazione del reato
In caso di soggetto già condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza (solo quindi lettere b) e c), art. 186, Codice della Strada), sulla sua patente di giuda vengo inseriti i codici unionali “limitazione dell’uso”
- codice 68 – Niente alcool
- codice 69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock.
Questi codici stanno ad indicare delle vere e proprie limitazioni alla patente di giuda.
Quanto durano le limitazioni
Le limitazioni hanno una durata minima di 2 anni in caso di condanna per il reato di cui alla lettera b) (da 0,8 a 1,5 g/l) e 3 anni per il reato di cui alla lettera c) (oltre 1.5 g/l).
Tuttavia tale periodo può essere aumentato dalla Commissione Medica Locale in occasione della visita per il rinnovo della validità della patente, qualora vengano riscontrate condizioni tali (per es. analisi cliniche non del tutto nella norma, visita alcologica che abbia fatto emergere una propensione all’utilizzo di alcool o abuso di sostanze) che possano renderlo necessario.
Sempre nei medesimi casi (quindi esclusa l’ipotesi di cui alla lettera a), art. 186, Codice della Strada) il Prefetto, dopo la sentenza di condanna, prescrive l’obbligo di effettuare la revisione della patente, ai sensi dell’art. 128, Codice della Strada, proprio al fine di aggiornarla, inserendo questi codici.
Cosa comportano i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – codice 68 Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – codice 69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock” ?
L’art. 125 del Codice della strada prevede che in presenza di tali codici si possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M (veicoli destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote) o N (veicoli a motore per trasporto di merci, con almeno quattro ruote) solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero.
Quali conseguenza ci sono se mi fermano con tasso superiore allo zero?
In tale ipotesi occorre distinguere: se ti fermano con tasso superiore alla zero ma inferiore a 0,5 g/l, si applica la sanzione amministrativa da euro 158 a euro 638, oltre alla sospensione della patente da 1 a 6 mesi.
Viceversa, nel caso in cui un soggetto con la patente recante i codici “68 Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – codice 69 Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock” guidi con tasso superiore a 0,5 g/l, le sanzioni previste dall’art. 186, Codice della strada sono aumentate di un terzo.
E se guido una macchina senza alcolock o con il dispositivo alterato?
Se non viene contestata anche la guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 125, comma 3 quater, Codice della Strada, le sanzioni indicate sopra sono raddoppiate (quindi sanzione amministrativa da euro 316 ad euro 1276 e sospensione della patente da 2 a 12 mesi).
Se invece viene rilevata la guida sotto l’effetto di alcool oltre alle sanzioni amministrative indicate sopra, si applicano anche le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza (art. 186, lettere a), b) e c), Codice della Strada), che in questo caso vengono, però, raddoppiate.
Queste due aggravanti possono essere applicate assieme?
Secondo le prime indizioni del Ministero dell’Interno queste due circostanze aggravanti non potrebbero concorrere.
Da quando entrano in vigore queste disposizioni?
Per quanto riguarda la normativa relativamente all’alcolock, la sua efficacia è subordinata all’adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale saranno determinate le caratteristiche, le modalità di installazione e le officine che potranno installare il dispositivo stesso. Tale decreto dovrà essere emesso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2024, n. 177, quindi entro il 14 giugno 2025.
Viceversa, le regole relative alla limitazione d’uso “Niente alcool” trovano immediata applicazione.
Criticità della normativa
Restano alcune lacune nella legge:
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I motocicli e ciclomotori (categoria internazionale L) non sono interessati dall’obbligo dell’alcolock.
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Si fa riferimento al soggetto condannato per il reato di giuda in stato di ebbrezza, escludendo quindi chi, imputato del medesimo reato, abbia effettuato la messa alla prova con esito positivo. In tale caso, infatti, come abbiamo approfondito in questo articolo, il procedimento si conclude con una pronuncia che dichiara estinto il reato, e quindi senza una sentenza di condanna.
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Non si fa alcun riferimento al diverso reato di rifiuto dell’alcoltest, tanto che in molti casi pare molto più conveniente non sottoporsi all’etilometro.
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La previsione di tante circostanze aggravanti – anche ad effetto speciale – che posso concorrere tra loro, piuttosto che fattispecie autonome di reato, potrebbe renderne difficile e farraginosa l’applicazione pratica.
Solo la prassi ci dirà se queste considerazioni saranno fondate o se, invece, la giurisprudenza riuscirà a “mettere una pezza” su una normativa che diviene sempre più macchinosa e di difficile interpretazione.
Conclusioni
Ti ricordo che questo articolo è stato scritto all’indomani dell’entrata in vigore della legge 25 novembre 2024, n. 177 senza poter ancora disporre di una adeguata casistica giurisprudenziale: come sempre, in caso di necessità, Ti raccomando di rivolgerti ad un avvocato penalista esperto di guida in stato d’ebbrezza.
Contattami al +39 0432 1745135 o via mail all’indirizzo info@studiopalermomartini.it: lavoreremo insieme per individuare la strategia più efficace per la Tua difesa.
Avv. Patrizio Paolo Palermo ©