Ci siamo già chiesti qualche tempo fa se il figlio di genitori separati conservasse o meno il diritto di incontrare la mamma e il papà anche durante “l’emergenza coronavirus” e, in particolare, nonostante la vigenza dei noti divieti di spostamento al di fuori del Comune di residenza.
Già nel primo approfondimento avevamo concluso – anche alla luce della prima pronuncia giurisprudenziale edita e dei chiarimenti del Governo – per l’ammissibilità degli incontri tra padre/madre e figli nei termini previsti dai provvedimenti di separazione e divorzio, pur con le dovute cautele.
A seguito dell’intervento del D.P.C.M. del 22.03.2020, che ha reso ancor più stringente l’obbligo di “rimanere a casa”, consentendo gli spostamenti solo in caso di comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute, abbiamo però dato conto dell’affermarsi di una giurisprudenza prevalentemente orientata a sospendere gli incontri del genitore non collocatario con la prole, poiché il diritto di visita del papà (o più raramente della mamma) doveva ritenersi recessivo rispetto al diritto alla salute del figlio e, più nello specifico, al primario interesse del bambino a non esporsi al rischio di contagio.
Gli incontri con il genitore venivano così, in molti casi, sospesi e sostituiti con videochiamate quotidiane.
Sul finire del mese di marzo e nella prima metà di aprile, si è, viceversa, assistito ad una virata in senso contrario, verosimilmente dovuta anche ad una lenta regressione del contagio e ai chiarimenti – sia pur meramente interpretativi – rinvenibili delle F.A.Q. del Governo e nel modello di autocertificazione del 26.03.2020.
Ad inaugurare il nuovo corso è stato il Tribunale di Verona (decreto d.d. 27/03/2020) che, non solo ha affermato la liceità degli spostamenti del minore affinché possa incontrare entrambi i genitori, ma ha fissato un calendario di visite ad hoc per il periodo di efficacia delle misure di contenimento del contagio. Secondo questo calendario temporaneo i figli risiederanno per 2 settimane con il papà e le 2 successive con la mamma e entrambi i genitori potranno colloquiare quotidianamente con i figli via videochiamata.
Questa soluzione è apparsa sin da subito particolarmente coraggiosa e lungimirante consentendo ai figli di ridurre al minimo gli spostamenti (e quindi il rischio di contagio) e di mantenere uno stretto contatto con entrambe le figure genitoriali di riferimento in un periodo particolarmente delicato come quello attuale.
Nel solco tracciato da Verona, si sono mossi pure i decreti dei Tribunali di Terni (d.d. 30.03.2020), Brescia (d.d. 31.03.2020), Bari (d.d. 01.04.2020), Treviso (d.d. 03.04.2020), Torre Annunziata (d.d. 06.04.2020) e La Spezia (d.d. 07.04.2020), i quali hanno rigettato le richieste di sospensione/modifica dei diritti di visita e imposto l’immediato ripristino del regime ordinario di affidamento e collocazione (con il recupero delle visite “perse” nelle more del giudizio).
Tali decisioni sono state motivate affermando che, ove nel caso concreto non sussistano rischi specifici per la salute (ad es. svolgimento da parte del genitore di un’attività lavorativa ad elevato rischio, provenienza da zone ad alta densità di contagio, impossibilità di assicurare il trasporto o la permanenza abitativa del figlio in condizioni di sicurezza, sintomi compatibili con la malattia o accertata positività al Covid-19, ecc.) connessi agli incontri genitori-figli, essi devono ritenersi consentiti ed, anzi, doverosi nei termini disciplinati dalle sentenze di separazione e divorzio (o dall’accordo delle parti in mancanza di provvedimenti ad hoc).
L’esercizio del diritto-dovere di visita è, dunque, lecito e va salvaguardato quale attuazione del diritto di rilievo costituzionale e convenzionale alla bigenitorialità, essendo – in assenza di specifici rischi per la salute – preminente l’interesse del bambino a conservare un rapporto equilibrato, regolare e sereno con entrambi i genitori, tanto più in una situazione eccezionale quale quella in atto, in cui deve essere maggiormente salvaguardata la serenità del bambino, anche in termine di conservazione delle sue abitudini.
Ciascuno dei genitori dovrà poi indubbiamente assicurare, nei tempi di permanenza del minore presso di sé, il rigoroso rispetto delle misure di contenimento del contagio e l’adozione delle più opportune cautele per il figlio, ma, del resto, l’affermazione di tale “regola” dovrebbe essere quasi superflua, posto che la capacità genitoriale implica anche la piena idoneità all’accudimento e protezione del bambino.
Altre pronunce si sono limitate più timidamente a confermare che le restrizioni normative agli spostamenti non implicano una sospensione degli incontri del genitore non collocatario con la prole, poiché il diritto-dovere di visita rientra tra le situazioni di necessità e, pertanto, può essere esercitato, pur con le dovute cautele a garanzia dei soggetti coinvolti (così, ad es., Trib. Minori di Roma d.d. 07.04.2020; Trib. Udine d.d. 06.04.2020)
Non sono mancate, però, pronunce difformi che hanno ritenuto il diritto di visita paterno/materno potesse essere surrogato con colloqui quotidiani da remoto, sino al termine dell’emergenza sanitaria in corso (in questo senso cfr. Trib. Napoli del 26.03.2020; Trib. Trento del 31.03.2020; Trib. Bolzano del 03/04/2020 che ha previsto, inoltre, il diritto del padre di recuperare “le visite perdute”).
Tali pronunce trascurano, però, che la situazione emergenziale sta perdurando ormai da due mesi e che, in assenza di un concreto rischio di pregiudizio per il minore, il colloquio con il papà/mamma a distanza non è affatto assimilabile ad un incontro in uno spazio neutro, poichè risente, soprattutto nelle situazioni altamente conflittuali, della presenza (e del giudizio) del genitore collocatario rispetto a tali colloqui.
In presenza di una situazione emergenziale e di un incessante rincorrersi di misure normative assai poco chiare, non resta alle parti che mettere in atto un grande senso di responsabilità nell’esclusivo interesse dei figli, anche se nella prassi ciò accade solo per pochissimi genitori virtuosi.
Per le coppie genitoriali che presentano una conflittualità già elevata, invece, la confusione giurisprudenziale non fa che acuire ancor più le tensioni e privare il figlio di una importante figura affettiva di riferimento, figura che, purtroppo, spesso può solo “sperare che ci sia un Giudice a Berlino”.
Avv. Alberta Martini Barzolai ©