Il ciclista “alticcio” paga pegno anche con la patente?

Che guidare alticci possa costare la patente, oltre a una denuncia, è fatto ormai notorio.

Ma se mi fermano ubriaco alla guida di una bicicletta, a che cosa vado incontro?

Per rispondere all’interrogativo, occorre prendere le mosse dell’art. 183 del Nuovo Codice della Strada, il quale sanziona la condotta di colui che guida in stato di ebbrezza.

In materia, il nostro legislatore ha previsto diverse soglie di gravità della condotta.

Anzitutto, salvo alcune categorie particolari di utenti della strada (tra cui i neopatentati) ai quali non è concessa l’assunzione di nessuna bevanda alcoolica, gli utenti “comuni” non incorrono in alcuna sanzione sino ad un tasso alcolemico di 0,5 g/l.

Oltre tale soglia, e dunque da 0,5 a 0,8 g/l, si incorre nella sanzione amministrativa da € 543,00 a 2.170,00.

Inoltre, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi (art. 186, lett. a, CdS).

Se, invece, il tasso è compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, la condotta costituisce reato, che è sanzionato con l’ammenda da € 800,00 a 3.200,00 e l’arresto da 5 giorni ad un massimo di 6 mesi, mentre la sospensione della patente passa da 6 mesi ad un anno (art. 186, lett. b, CdS).

Infine, per le violazioni più gravi (tasso oltre 1,5 g/l), è prevista l’ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00, oltre all’arresto da 6 mesi ad un anno. In tale ipotesi, la sospensione della patente va da uno a due anni (art. 186, lett. c, CdS).

La fattispecie, così come congegnata dal nostro legislatore, prevede inoltre delle aggravanti nel caso in cui il guidatore provochi un’incidente stradale, oppure se la condotta sia commessa in orario notturno.

Ma torniamo al quesito iniziale: il nostro ciclista che cosa rischia nel caso in cui venga accertato il suo stato di ebbrezza alcoolica?

Anzitutto l’art. 186 CdS, come detto sopra, sanziona la condotta di chiunque “guidi” in stato di ebbrezza: dunque, posto che il termine guidare viene usato senza alcuna specificazione, nulla autorizza a limitare la punibilità al solo soggetto che si trovi a condurre un veicolo a motore.

Anzi, il termine volutamente generico utilizzato dal legislatore permette di ricomprendere la condotta dell’utente della strada che conduca un qualsiasi veicolo, intendendo con il termine “veicolo” una macchina, di qualsiasi specie, che circoli sulla strada, che sia o meno dotata di motore.

Inoltre, la bicicletta (il “velocipede” utilizzando la terminologia un po’ datata impiegata dal legislatore) è espressamente ricompresa nella categoria dei veicoli ai sensi dell’art. 47 del Codice della strada.

Dunque, poiché, da un lato la bici è sicuramente un veicolo, e dall’altro essa è idonea ad interferire con le condizioni di regolarità e sicurezza della circolazione stradale, la giurisprudenza si è da tempo orientata per la punibilità del ciclista che guidi dopo aver alzato il gomito (in tal senso, si veda Cass. Pen., sent. 4893/2015).

Ma, il ciclista rischia anche la patente?

Qui le cose cambiano: infatti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o, nei casi più gravi, della revoca della patente di guida non può trovare applicazione per le infrazioni commesse con quei veicoli che non richiedono alcuna patente.

Si giunge a questa conclusione valorizzando il fatto che non vi è alcun collegamento tra il mezzo attraverso cui viene posta in essere l’infrazione (nel nostro caso la bicicletta) e la patente eventualmente posseduta: in altri termini, il soggetto attivo, andando in bici ubriaco, non abusa dell’autorizzazione amministrativa della quale è eventualmente in possesso.

Per questo, non essendoci alcun legame tra la condotta e la patente, la stessa non potrà essere revocata o sospesa.

Risulterebbe, infatti, illogico punire per lo stesso fatto più gravemente un ciclista che abbia conseguito una patente (sebbene non la stia usando) rispetto ad un ciclista che tale autorizzazione non abbia mai conseguito.

Questi principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Cassazione penale nella sentenza n. 34352/2023, la quale, ponendosi in linea con l’indirizzo ermeneutico dominante, ha ritenuto che non possa trovare applicazione la sospensione della patente a carico di chi sia trovato a circolare in bici in stato di ebbrezza, ferma – tuttavia – la rilevanza penale (o amministrativa, se il tasso non è superiore a 0,8 g/l) della condotta.

In ogni caso, anche se non si rischia la patente, la prudenza impone sempre di evitare di mettersi alla guida (anche della bici) dopo aver bevuto, pena le severe sanzioni previste dall’art. 186 CdS.

Avv. Patrizio Paolo Palermo ©

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