Abbiamo trattato di recente il tema e vi chiederete come mai è già arrivato il momento di un aggiornamento.
L’evolversi del contagio è, purtroppo, sotto gli occhi di tutti e il susseguirsi incessante di atti normativi di certo non aiuta le persone a capire come comportarsi e a trovare qualche piccola certezza.
La necessità di fornire nuovi riflessioni e spunti pratici sorge, infatti, dall’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da ora in poi, D.P.C.M.) 22.03.2020 che, a differenza dei precedenti dell’8 e 9 marzo 2020, non prevede più le “situazioni di necessità” tra le ragioni giustificative degli spostamenti.
Dall’intervento del D.P.C.M. 22.03.2020 vige infatti il divieto di trasferirsi dal Comune in cui ci si trova, ad eccezione dei casi in cui si comprovino:
– esigenze lavorative;
– assoluta urgenza;
– motivi di salute.
Viene pure soppressa la possibilità prevista in precedenza di “rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Tale D.P.C.M. si applica in aggiunta a quelli emanati in rapida successione l’8, 9 e 11 marzo e tutti conservano efficacia sino al 03.04.2020 (anche se, nel momento in cui si scrive, è già stata annunciata la proroga al 13 o al 18.04.2020).
Occorre chiedersi, quindi, se tale restrizione dei motivi che giustificano gli spostamenti implichi anche una necessaria sospensione delle trasferte dei minori dalla residenza abituale a quella del genitore non collocatario, qualora le abitazioni di mamma e papà siano situate in Comuni differenti.
Devono, in altri termini, ritenersi superate le indicazioni che il Governo aveva fornito nelle sue prime F.A.Q. interpretando come leciti gli spostamenti?
Va anticipato che non risponde a questa domanda neppure il Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020 che demanda – nuovamente più o meno “in bianco” – a successivi D.P.C.M. la determinazione di nuove misure di contenimento del contagio, ampliando le ragioni giustificative degli spostamenti e, quindi, lasciando aperta la possibilità che a breve si veda ricomparire tra queste la situazione di necessità (tant’è che, in effetti e non senza creare ulteriore confusione, in questo senso è già stato aggiornato il modello di autocertificazione per gli spostamenti che prevede, tra l’altro, come ragioni esemplificative gli “obblighi di affidamento dei minori”).
Come prevedibile, a fronte di tale caos normativo, sono stati numerosi i genitori che si sono visti costretti a rimettere la questione al Giudice e altrettanto variegate sono state le decisioni pronunciatesi in materia.
Nel precedente articolo, a cui rimandiamo, avevamo dato atto della pronuncia dell’11/03/2020 del Tribunale di Milano, secondo la quale il divieto previsto dal D.P.C.M. 9 marzo 2020 non intaccava i diritti di visita previsti dai provvedimenti di separazione o divorzio che, pertanto, dovevano essere rispettati, sia pur con le dovute precauzioni.
In senso diametralmente opposto, si sono invece orientati – in relazione ad incontri protetti tra genitore e figlio – il Tribunale di Bologna, la Corte d’appello di Lecce (entrambe con decisione del 20.03.2020) e, ancor prima, il Tribunale di Matera (il 12.03.2020). Allo stesso modo, anche le pronunce dei Tribunali di Napoli (sez. II civ., 26.03.2020), di Bari (sez. I civ., 27.03.2020) e la Corte d’appello di Bari (26.03.2020) hanno sospeso i diritti di visita “in presenza”, assicurando la frequentazione a mezzo di colloqui telematici, in attesa di nuovi provvedimenti.
Sostanzialmente tutte le decisioni citate che hanno disposto la sospensione degli incontri sono state motivate sulla scorta del fatto che gli incontri tra figli e genitori che risiedono in comuni diversi non rientrano tra gli spostamenti permessi dagli ultimi D.P.C.M. e, inoltre, il diritto di visita del genitore non collocatario è recessivo rispetto al primario interesse del figlio a non esporsi al contagio.
In altre parole: nel bilanciamento tra il diritto del genitore ad incontrare il papà (o, meno di frequente, la mamma) e il diritto alla salute del bambino, il primo è destinato a soccombere, a causa della grave emergenza epidemiologica in corso.
Nella gravità della situazione sanitaria è – almeno nella gran parte delle situazioni – comprensibile il ricorso a tali prese di posizione da parte della magistratura, tuttavia, appare opportuno, vista l’imprevedibilità della durata dell’emergenza, che la sospensione degli incontri venga disposta solo ad alcune condizioni e, in particolare:
– se non sussiste la possibilità di adottare precauzioni idonee a prevenire il contagio di tutti i soggetti coinvolti;
– la sospensione sia limitata ad una data prefissata;
– sia previsto l’obbligo per il genitore con cui risiede il figlio di collaborare affinché siano garantiti i contatti da remoto;
– sia disposto che gli incontri in presenza siano recuperati.
Tutto ciò perché, in primis, non va dimenticato che stiamo trattando – prima che del diritto-dovere di visita del genitore – del diritto fondamentale del figlio a mantenere con entrambi un rapporto significativo e stabile e, inoltre, va scongiurato il rischio di indebite strumentalizzazioni della situazione nei casi in cui il pericolo di contagio sia contenuto.
Appare francamente inconcepibile, del resto, che sia lecito il trasferimento del minore nel medesimo Comune, mentre sia considerato vietato se i genitori risiedono in Comuni diversi, a prescindere dalla situazione concreta (a maggior ragione se consideriamo che, ad oggi, ci troviamo di fronte a una limitazione di diritti costituzionalmente garantiti disposta con una serie di atti amministrativi!)
In attesa di un intervento chiarificatore del legislatore non si può, infine, neppure immaginare che ogni famiglia debba far ricorso al Giudice affinché stabilisca una nuova e temporanea “regola del caso concreto” e, pertanto, è auspicabile un particolare sforzo di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Andrà tutto bene solo se ognuno farà la sua parte.
Avv. Alberta Martini Barzolai ©
AGGIORNAMENTO DEL 03/04/2020:
Segnalo la pronuncia del Tribunale di Verona del 27/03/2020 che, non solo ritiene CONSENTITI gli spostamenti del minore affinchè possa incontrare entrambi i genitori, ma fissa un CALENDARIO AD HOC per tutto il periodo in cui perdurerà l’emergenza sanitaria. Secondo questo calendario temporaneo i figli risiederanno per 2 settimane con il papà e le 2 successive con la mamma.
Ciascuno dei genitori può colloquiare quotidianamente con i figli via videochiamata.
Questa soluzione particolarmente coraggiosa e lungimirante consente così ai figli di ridurre al minimo gli spostamenti (e quindi il rischio di contagio) e di mantenere uno stretto contatto con entrambe le figure genitoriali di riferimento in un periodo particolarmente delicato come quello attuale.