Congedo parentale: coniugare genitorialità e lavoro è diritto o “utopia”?

Nell’ambito della tutela alla genitorialità, particolare importanza rivestono i c.d. congedi parentali previsti dagli artt. 32 e segg. del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità( D. lgs. del 26.03.2001, n. 151).
L’istituto in questione riveste, ai nostri giorni più che mai, carattere d’attualità in considerazione del fatto che l’emergenza sanitaria ancora in corso, che ha determinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, impone la necessità per migliaia di genitori di coordinare le esigenze lavorative (per alcuni mai interrotte e per altri che verranno a breve ripristinate) con quelle familiari.
La normativa citata prevede espressamente che “(1)Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete :

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi ;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. […]

(2) Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

La norma prevede, inoltre, la possibilità di fruire dei congedi parentali ad ore.

Sotto l’aspetto economico, con il messaggio INPS del 06/07/2015 – N. 4576 l’Istituto nazionale previdenza sociale ha chiarito che “i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente”, mentre “I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili”.

Tali congedi sono caratterizzati dall’essere un diritto soggettivo pieno e perfetto del dipendente, al cui godimento la normativa di cui sopra non pone limitazione alcuna; l’unica formalità (non sostanziale) richiesta dalla legge è il “termine di preavviso non inferiore a cinque giorni” (art. 32, comma 3, del D.lgs. del 26.03.2001, n. 151).

La Giurisprudenza è, infatti, granitica nel ritenere che “il congedo parentale – si configura come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro, nell’altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà” (in questo senso, per tutte, cfr. Cassazione Civile, sez. lav., 02/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 02/08/2010), n.17984)

Accanto a questo istituto “tradizionale ed ordinario”, si è aggiunto il “congedo parentale straordinario” (o congedo COVID-19), previsto dagli artt. 23 e 25 del Decreto Legge del 17.03.2020 (convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, che ha sostanzialmente confermato la previsione nella sua totalità) anch’esso diritto soggettivo pieno e perfetto in quanto non richiede né giustificazione, né motivazione, essendo inibito al datore di lavoro qualsiasi sindacato di merito sulle ragioni della richiesta, (fatte salve- s’intende – la sussistenza di ragioni ostative esterne, come, per esempio, che il coniuge non sia disoccupato e/o che usufruisca di benefici analoghi e/o che usufruisca di strumenti di sostegno al reddito).

Come ha chiarito anche l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale nella Circolare del 25.03.20 n. 45, il nuovo congedo COVID-19 garantisce maggiori tutele rispetto a quelle di cui i genitori stessi possono ordinariamente beneficiare per la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale, per consentire ai genitori medesimi di affrontare il disagio connesso alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche.

Le principali novità rispetto alla misura ordinaria del congedo parentale riguardano:

– le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli;

– la tutela oltre i massimali ordinari.

In particolare, il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età. Viene dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo parentale, per il quale è prevista un’indennità pari al 30%, peraltro, subordinata alla presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali.

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico:

– ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs. n. 151/2001);

– ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

A conclusione di questo breve excursus possiamo senza dubbio affermare che, essendo in presenza di un diritto soggettivo pieno e perfetto del dipendente, l’eventuale rifiuto e/o limitazione alla fruizione dei congedi da parte del datore di lavoro si configura come un’illecita compromissione idonea a trovare piena soddisfazione, se del caso, anche in sede giudiziale.

Non resta che attendere gli ulteriori sviluppi normativi sul punto, nell’auspicio che la situazione di emergenza possa rientrare il prima possibile.

Avv. Maria Rosaria Iannelli©

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