Dopo qualche anno dalla pronuncia fondamentale della Corte Costituzionale che ha permesso di attribuire ai figli il cognome materno, ci siamo ripromessi di fare il punto sullo stato dell’arte per illustrare in quali ipotesi e a quali condizioni sia possibile porre al neonato il cognome della madre e, altresì, se ricorra o meno la possibilità di aggiungere il cognome materno, dopo la formazione dell’atto di nascita nel quale sia stato indicato il solo cognome paterno.
Con riguardo alla prima questione, occorre ricordare come la situazione sia profondamente mutata grazie all’intervento della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21/12/2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma ricavabile dagli artt. 237, 262, 299 e 33 e 34 del D.P.R. n. 396 del 03/11/2000, nella parte in cui non consente ai coniugi di concordare la trasmissione ai figli, al momento della nascita, anche del cognome paterno. Tale pronuncia è intervenuta a seguito del rilievo della questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262, 299 e 33 e 34 del D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 che prevedono – sia pur implicitamente – l’automatica attribuzione al figlio del solo cognome paterno.
Secondo il pensiero del Giudice rimettente, pienamente accolto dalla Consulta, tale principio desumibile dal nostro ordinamento, sarebbe contrastante con l’art. 2 Cost. per la violazione del diritto all’identità personale del figlio, al quale sarebbe preclusa la possibilità di vedersi riconoscere il nome di entrambi i rami genitoriali. Vi sarebbe inoltre violazione degli artt. 3 e 29, II comma, Cost. poiché l’automatica attribuzione del cognome paterno sarebbe retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, non più coerente con il valore costituzionale dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e di pari dignità dei genitori nei confronti dei figli.
Infine, veniva denunciata la violazione dell’art. 117, I comma, Cost. quale norma interposta, per contrasto del sistema normativo interno con i principi affermati a livello internazionale (in particolare art. 16, I comma, lett. g) Convenzione di New York sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, del 18/12/1979; Raccomandazioni del Consiglio d’Europa 28/04/1995, n. 1271 e 18/03/1998, n. 1362; Risoluzione 27/09/1978, n. 37) e ribadito anche nelle recenti pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu, 16/02/1995, Unal Tekeli c. Turchia; Corte Edu, 24/10/1994, Stjerna c. Finlandia; Corte Edu, 24/01/1994, Burghartz c. Svizzera; Corte Edu, 07/01/2014, Cusan e Fazzo c. Italia).
Per quanto attiene al contrasto con la normativa Convenzionale, in particolare, di recente la Corte Edu si è espressa con specifico riguardo all’impossibilità, verificatasi nel nostro Ordinamento, di far iscrivere il figlio nei Registri di Stato Civile attribuendogli alla nascita il cognome della madre, in luogo di quello paterno, ritenendo che tale impedimento integri una violazione del combinato disposto tra l’art. 14 (divieto di discriminazione) e l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
All’intervento della Corte Costituzionale n. 286/2016, hanno fatto seguito due importanti Circolari del Ministero dell’interno con il compito di chiarire in quali ipotesi e in presenza di quali presupposti sia possibile attribuire al figlio anche il cognome materno. Le Circolari nn. 1 e 7 del 2017 rammentano in primis come sia indispensabile, ai fini dell’attribuzione del cognome materno, che i genitori manifestino il loro consenso, anche solo verbale, senza particolari formalità, all’ufficiale di Stato Civile.
A tal proposito, sebbene inizialmente taluni ritenessero indispensabile che l’Ufficiale di Stato Civile ricevesse le dichiarazioni di entrambi i genitori, pare prevalsa la prassi secondo cui è sufficiente che anche uno solo dei genitori (se coniugati) esprima la decisione condivisa di apporre entrambi i cognomi; così come del resto già accade per il nome.
La possibilità di attribuire il “doppio cognome” è, inoltre, attribuita sia alle coppie di fatto, sia a quelle coniugate, sia al caso dei figli adottivi.
Ai genitori non è però concesso di scegliere uno dei due cognomi, poiché il figlio deve assumere il cognome di entrambi i genitori per esteso e il cognome materno deve essere posposto a quello paterno.
Non vi è dunque la possibilità di scegliere solo il cognome della madre (fatto salvo, ovviamente, il caso diverso del figlio naturale non riconosciuto dal padre).
Dal punto di vista temporale, inoltre, vi è la possibilità di optare per entrambi i cognomi solo per le nascite successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 286/2016 della Corte Costituzionale, ossia il 28/12/2016.
Infine, la scelta dei genitori deve essere effettuata al momento della registrazione dell’atto di nascita, essendo in seguito preclusa.
Tale precisazione consente di dare risposta al secondo quesito che ci siamo posti: la decisione condivisa di attribuire al figlio il cognome materno deve essere espressa al momento della formazione dell’atto di nascita, poiché in seguito l’Ufficiale di Stato Civile non potrebbe dar corso all’aggiunta del cognome.
Per le nascite precedenti al 28/12/2016 o per i casi in cui i genitori abbiano modificato la propria decisione in seguito alla formazione dell’atto di nascita, tuttavia non tutto è perduto: rimane, infatti, possibile far ricorso alla disciplina di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 396/2000, a mente della quale è consentito richiedere il mutamento o l’aggiunta del cognome formulando un’apposita domanda motivata al Prefetto del luogo di residenza del minore.
Se tale richiesta è avanzata per il minore, essa deve obbligatoriamente provenire da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e potrà essere motivata sulla scorta delle medesime argomentazioni impiegate dalla Consulta a supporto della pronuncia di incostituzionalità.
In ogni caso, sia che la decisione venga espressa al momento della formazione dell’atto di nascita, sia che la richiesta venga formalizzata ai sensi dell’art. 89, D.P.R. è indispensabile che vi sia l’accordo dei genitori, in assenza del quale non vi è un diritto soggettivo della madre ad affiancare il proprio cognome a quello paterno (cfr. così T.A.R. Lazio, sent. n. 11410/2018).
In caso di contrasto, dunque, il genitore che intende optare per il “doppio cognome” dovrà far ricorso alla procedura di cui all’art. 316 c.c. avanti all’Autorità giurisdizionale, non potendo invece né il Prefetto, né l’Ufficiale di Stato civile dirimere eventuali conflitti.
Avv. Alberta Martini Barzolai ®
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