Fuga all’alt della Polizia: perché oggi rischi il carcere e la confisca dell’auto
Il nuovo Reato di Fuga Stradale (Art. 192, comma 7 bis, C.d.S.)
Questo schema sintetizza i punti chiave della riforma del Decreto Sicurezza in merito al mancato alt della polizia e alla conduzione di fughe pericolose:
1) Il quadro normativo attuale
Il Decreto Sicurezza (D.L. n. 23/2026, convertito in Legge n. 54/2026) ha introdotto il reato autonomo di fuga stradale all’art. 192, comma 7-bis del Codice della Strada. Questa fattispecie speciale assorbe la vecchia contestazione di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) per le condotte di fuga automobilistica rischiosa.
2) Le sanzioni previste:
La norma punisce il conducente con la reclusione da un minimo di 6 mesi a un massimo di 5 anni. Sotto il profilo patrimoniale e amministrativo, scattano in automatico la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca obbligatoria e definitiva del veicolo ai sensi dell’art. 224-ter CdS.
3) L’arresto in flagranza differita
Grazie al nuovo comma 1-ter dell’art. 382-bis c.p.p., le Forze dell’Ordine possono procedere all’arresto dell’automobilista entro le 48 ore successive al fatto, qualora venga identificato tramite la targa, sistemi di videosorveglianza o varchi elettronici.
4) Il limite della Messa alla Prova (MAP)
L’esito positivo della MAP estingue il reato penale ma non neutralizza le sanzioni amministrative accessorie. Il Prefetto disporrà comunque la confisca del mezzo, poiché l’eccezione della sentenza n. 75/2020 della Corte Costituzionale è limitata alla sola guida in stato di ebbrezza. 5) Le strategie di difesa penale
La linea difensiva principale deve vertere sulla dimostrazione dell’assenza di un pericolo concreto, attuale e provato per l’incolumità pubblica (es. fuga in orario notturno su strade deserte). L’obiettivo è ottenere la derubricazione del fatto in mero illecito amministrativo (art. 192, commi 6-bis o 7 CdS), escludendo così la confisca del mezzo e il processo penale.
6) La tutela del terzo proprietario
La misura della confisca non può essere applicata se l’autovettura appartiene a un soggetto terzo estraneo al reato, come una società di noleggio, di leasing o un familiare che provi l’assenza di un incauto affidamento del mezzo


