Spesso quando i rapporti tra i genitori iniziano a diventare difficili, anche la gestione dei figli può diventare complicata: frequentemente – purtroppo – i contrasti tra gli adulti fanno perdere di vista l’interesse del figlio e possono condurre alla decisione di adottare scelte unilaterali, senza più coinvolgere il partner.
Ma a cosa va incontro il genitore che decide di cambiare scuola al proprio figlio senza interpellare l’altro?
In una recente pronuncia (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 25941/2020) la Corte di Cassazione si è trovata ad affrontare la questione dal punto di vista del diritto penale.
Nel caso di specie, la madre del minore aveva trasferito il figlio in altro istituto scolastico presentando al dirigente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui affermava di aver ottenuto il consenso dell’altro genitore all’iscrizione del bambino presso il nuovo istituto scolastico.
Dichiarazione rilevatasi, però, falsa, essendo il padre all’oscuro: pertanto, la madre era chiamata a rispondere del reato di cui all’art. 483 c.p., rubricato “Falsità ideologica del privato in atto pubblico”, il quale punisce con la pena della reclusione da 15 giorni a due anni chiunque attesta al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Ritenuta pacifica la responsabilità dell’autore della falsa dichiarazione, i Giudici di Merito avevano tuttavia opinato che il fatto fosse di portata minimale, dovendo essere letto all’interno di un un contesto di conflittualità tra genitori.
Pertanto, in applicazione dell’art. 131 bis, c.p., erano giunti ad una sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.
Di tutt’altro avviso, invece la Corte di Cassazione, la quale ha stigmatizzato la gravità della vicenda: infatti il genitore aveva reso una dichiarazione falsa nella piena consapevolezza dell’assenza del consenso del partner al trasferimento.
Inoltre, la presenza di precedenti contrasti tra i genitori o addirittura di una contrapposizione reciproca era del tutto irrilevante ai fini della valutazione della gravità della condotta.
Viceversa, il fatto che la madre non si fosse fatta scrupoli a dichiarare il falso coinvolgendo il figlio minore, e calpestandone gli interessi, rendeva significativa la lesione del bene giuridico tutelato escludendo, così, la possibilità di parlare di particolare tenuità della condotta.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di non luogo a procedere e rinviato il processo al Giudice di Merito per un nuovo giudizio nel quale il Tribunale dovrà adeguarsi al principio espresso dalla Suprema Corte.
Avv. Patrizio Paolo Palermo ®
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