Il 2 febbraio 2020 è entrato in vigore il tanto atteso Decreto Ministeriale n. 168/2019 che istituisce la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle Disposizioni anticipate di trattamento (c.d. D.A.T.) e rende così pienamente operativa la previsione di cui all’art. 4 della L. 219/2017.
GLI OBIETTIVI DELLA BANCA DATI NAZIONALE
La banca dati viene istituita al fine di:
1. raccogliere copia delle D.A.T. e dei relativi aggiornamenti;
2. raccogliere copia delle nomine del’eventuale fiduciario e dell’accettazione o rinuncia o revoca della nomina;
3. garantire l’accesso ai dati contenuti nelle D.A.T. da parte del medico che ha in cura il paziente;
4. garantire l’accesso ai dati da parte del fiduciario, fino al momento in cui perduri l’incarico.
Considerate tali funzioni, ben si comprende per quale ragione questo tassello della banca dati sia essenziale nell’ottica dell’effettiva consultazione e rispetto delle D.A.T. tanto da parte del medico, quanto da parte della persona di fiducia delegata a rappresentare il disponente nelle scelte inerenti i trattamenti sanitari.
COME DEVONO ESSERE TRASMESSE LE D.A.T.
L’Ufficiale di Stato civile che riceve le D.A.T. o il Notaio che eventualmente provvede alla loro formazione ha l’obbligo di trasmettere alla banca dati istituita presso il Ministero della Salute una copia della disposizione anticipata di trattamento unitamente a un modulo elettronico contenente i dati del disponente e del fiduciario, con indicazione dell’accettazione della nomina. Naturalmente, ai fini della trasmissione, è indispensabile acquisire preventivamente il consenso del disponente alla raccolta di copia della D.A.T., oppure, indicazione di dove reperire la dichiarazione stessa.
Alla medesima banca dati deve essere trasmesso ogni aggiornamento della D.A.T. redatto successivamente, ivi incluso quindi eventuali revoche, modifiche, integrazioni, sostituzione del fiduciario, accettazione successiva della nomina o rinuncia del fiduciario.
CHI PUÒ AVERE ACCESSO ALLA BANCA DATI NAZIONALE DELLE D.A.T.
I dati contenuti nella banca dati nazionale sono consultabili da parte del medico che ha in cura il paziente che sia divenuto, nel frattempo, incapace di intendere e di volere; il fiduciario e il disponente stesso.
Avv. Alberta Martini Barzolai ©