Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare domanda per l’assegno unico universale per i figli, ossia per il contributo che sostituisce i vecchi assegni familiari (anche noti come ANF, assegno al nucleo familiare) e che farà definitivamente venire meno una serie di ulteriori aiuti statali quali il c.d. bonus bebè, il premio nascita e le detrazioni fiscali.
Come presentare domanda?
La domanda può essere compilata in pochi minuti in via telematica attraverso il sito dell’INPS.
In alternativa si può procedere alla richiesta attraverso i Patronati o gli sportelli dell’INPS.
Essa può essere presentata dal 01 gennaio di ciascun anno in riferimento al periodo che va da marzo della medesima annualità a febbraio dell’anno successivo, purchè la domanda sia presentata entro il 30 giugno. Se la domanda è inviata successivamente al 1° luglio, invece, il contributo è erogato per le sole mensilità successive alla data di presentazione.
L’erogazione del beneficio avviene mensilmente e l’importo varia in ragione dell’ISEE posseduto dal nucleo familiare e del numero di figli a carico.
Di notevole importanza è il fatto che il contributo spetta ANCHE IN MANCANZA DI ISEE. Infatti, a prescindere da tale documento, la prestazione spettante viene comunque erogata in misura minima, ossia – come per chi abbia un ISEE uguale o superiore ad € 40.000,00 – nell’importo di € 50,00 mensili per ciascun figlio minore e di € 25,00 per i maggiorenni.
Per beneficiare di importi maggiori occorre invece essere in possesso di un ISEE in corso di validità, che però non è necessario depositare al momento della domanda e, anzi, può essere presentato anche successivamente (purchè entro il 30.06 per avere diritto agli arretrati maggiorati).
Chi può beneficiare del contributo?
L’assegno unico universale spetta per ciascun figlio a carico, fino al compimento dei 21 anni.
Tuttavia, per quanto riguarda i figli maggiorenni, è necessario che questi al momento della presentazione della domanda si trovino, in una delle seguenti situazioni:
– stiano frequentando un corso di formazione scolastica o professionale o di laurea;
– svolgano un tirocinio o attività lavorativa con un reddito complessivamente inferiore ad € 8.000,00 annui;
– svolgano il servizio civile universale;
– siano registrati come disoccupati in cerca di occupazione presso i servizi pubblici per l’impiego.
Per i figli disabili, invece, il beneficio spetta sempre senza limiti di età, anche in assenza delle situazioni sovra dette.
L’assegno unico universale è inoltre compatibile con il reddito di cittadinanza. Se il nucleo familiare percepisce già il reddito di cittadinanza, non è necessario presentare la domanda per l’assegno unico poichè questo nuovo beneficio viene calcolato ed erogato automaticamente.
Chi può presentare la domanda?
L’istanza può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale – anche se non convivente con il figlio -, direttamente dal figlio maggiorenne, oppure dall’affidatario o dal tutore nell’interesse del minore affidato o tutelato.
In caso di genitori separati o divorziati, o comunque non conviventi il contributo spetta – di regola – al 50 % a ciascuno dei genitori. Fanno eccezione i casi in cui il figlio sia stato affidato in via esclusiva ad uno dei genitori e quello in cui sia stata concordata (in un precedente provvedimento, oppure anche al momento della presentazione della domanda) la percezione del contributo al 100 % a favore del padre o della madre.
Per garantire la corretta erogazione del contributo in questi casi particolari, il richiedente deve optare per una delle 3 scelte consentite in fase di domanda, come da schermata di esempio che trovi di seguito:
Come puoi vedere, qualora sia richiesta l’erogazione del contributo al 100 % a favore di uno dei genitori, deve essere scelta la prima opzione.
Mentre le successive scelte riguardano i casi di percezione al 50 % e variano in base al fatto che il genitore richiedente sia autorizzato a indicare la modalità di erogazione anche per l’altro, oppure no.
ATTENZIONE: qualora uno dei genitori provveda alla compilazione della domanda, l’altro potrà comunque modificare la scelta del “primo richiedente” (o indicare diverse modalità di corresponsione), accedendo al medesimo portale dell’INPS.
Ma, quindi, cosa cambia rispetto ai vecchi assegni familiari?
Il nuovo assegno unico per i figli ha finalmente equiparato i lavoratori autonomi e dipendenti con figli a carico. Ora, infatti, tale contributo spetta anche ai lavoratori con partita IVA, ai disoccupati e ai pensionati, purchè si tratti di cittadini italiani o europei o in possesso di regolare permesso di soggiorno e, al contempo, residenti in Italia da almeno 2 anni.
Vi è inoltre una rilevante differenza per i genitori separati / divorziati / non conviventi: infatti, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, era sostanzialmente pacifico in giurisprudenza che l’intero assegno al nucleo familiare dovesse essere percepito dal genitore collocatario prevalente (ossia da chi, semplificando al massimo per i non tecnici, teneva presso di sè i figli per “più tempo”). Pertanto, in precedenza, anche se i genitori non avevano concordato nulla in sede di separazione o divorzio in relazione all’A.N.F., l’assegno doveva comunque essere richiesto ed erogato al collocatario dei figli.
Così non è più, invece, da ora in poi perchè la differenza nella percezione dell’assegno si basa sull’affidamento esclusivo o condiviso dei figli e non sulla loro c.d. residenza prevalente. È, dunque, vivamente consigliato raggiungere un accordo anche in relazione a tale aspetto in sede di regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli e, in ogni caso, prima della presentazione della domanda all’INPS con richiesta di erogazione al 100 %.
Avv. Alberta Martini Barzolai ©
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