Spesso ci viene richiesto chi dei genitori ha diritto a continuare ad abitare la casa coniugale dopo la separazione e se questo diritto dipenda o meno dal fatto che la casa sia di proprietà di uno solo o di entrambi i coniugi.
Anzitutto, deve essere chiarito che il provvedimento del Giudice relativo alla casa familiare non attribuisce la proprietà all’uno o all’altro coniuge, ma accorda al genitore presso cui sono collocati i figli il diritto di continuare ad abitare con la prole presso la residenza coniugale, a prescindere dal fatto che l’immobile in questione sia cointestato, di proprietà dell’altro coniuge o, addirittura, di proprietà di un terzo.
La funzione dell’assegnazione della casa coniugale è quella di garantire ai figli della coppia la conservazione del proprio habitat famigliare, inteso non solo come ambiente fisico, ma principalmente come centro degli affetti e luogo di esplicazione della personalità.
Lo scopo dell’assegnazione della casa coniugale è dunque quello di evitare ai figli che essi, nella fase già di per sé delicata della crisi familiare, siano costretti ad un traumatico allontanamento dal loro ambiente sociale e di vita.
Va precisato, peraltro, che da alcuni anni è mutato il presupposto normativo sulla base del quale il Giudice può assegnare l’abitazione familiare, poichè ora esso non è più strettamente collegato all’affidamento della prole, ma è più genericamente definito con riguardo all’interesse dei figli, che deve essere tenuto prioritariamente in considerazione. Nonostante l’avverbio “prioritariamente” impiegato dalla norma, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti ritengono che la tutela dell’interesse dei figli sia nella sostanza l’unico criterio che legittima l’assegnazione dell’abitazione famigliare (V. in giurisprudenza Cass. civ., n. 23591/2013; Cass. civ., n. 1491/2011; Cass. civ., n. 9079/2011; Cass. civ., n. 18440/2013; Cass. civ., n. 19347/2016). La nuova formulazione, seppur ambigua, ha così consentito di risolvere le difficoltà originariamente connesse all’assegnazione in presenza di figli maggiorenni, per i quali non poteva esservi “affidamento”, e di risolvere la questione attinente all’assegnazione con un approccio concretamente riferito alla convivenza/collocazione dei figli, anziché all’affidamento (peraltro di regola condiviso) e all’effettivo legame della prole con l’abitazione adibita a residenza famigliare.
Si è costantemente escluso, invece, anche prima dell’introduzione dell’art. 337 sexies c.c., che il provvedimento di assegnazione possa essere disposto in funzione della tutela di uno dei coniugi e, in particolare, di quello economicamente più debole, poiché la valutazione dei rapporti economici tra i coniugi può essere funzionale – in ipotesi di assegnazione nell’interesse dei figli – solo a ridurre l’ammontare dell’assegno di mantenimento disposto in favore del coniuge assegnatario.
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Dal punto di vista dei presupposti, è indispensabile che il provvedimento assegnativo abbia ad oggetto la «casa familiare», ossia il «luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare» (Così Cass. SS.UU. n. 13603/2004).
L’assegnazione non può pertanto riferirsi alle abitazioni occasionalmente impiegate dalla famiglia per le vacanze, né – per quanto concerne il figlio maggiorenne che risieda fuori sede – all’abitazione in cui il figlio faccia saltuariamente ritorno (cfr. Cass. civ., n. 6861/2010).
La giurisprudenza ha altresì ritenuto che non possa essere considerata “casa familiare” nemmeno l’abitazione in cui i coniugi, già separati di fatto, non convivano più da lungo tempo (così Cass. civ., n. 12977/2012).
Come ora prevede espressamente l’art. 337 sexies c.c., il provvedimento di assegnazione della casa famigliare e di revoca dell’assegnazione è trascrivibile al fine di opporre il relativo provvedimento ai terzi acquirenti del bene o che vantino diritti incompatibili con il diritto personale di godimento dell’assegnatario.
Il diritto di abitare la casa familiare assegnata in sede di separazione e/o divorzio viene meno, invece, qualora i figli cessino di abitare unitamente al genitore assegnatario o il genitore stesso si trasferisca altrove.
Viceversa, qualora il genitore assegnatario instauri una nuova convivenza o contragga un nuovo matrimonio, il diritto di abitare la casa familiare non si estingue in modo automatico, ma il Giudice può pronunciare la revoca del provvedimento di assegnazione avuto riguardo solo all’interesse attuale dei figli.
Avv. Alberta Martini Barzolai ©